IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, ed in i particolare gli articoli 8, 11 e 17; Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e le sue successive modifiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a), che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1994, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte»; Vista la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 159 del 5 marzo 2007, con cui e' stato approvato il Piano del Parco nazionale dell'Aspromonte, pubblicato nel BURC, Suppl. Straord. n. 2 al n. 16 del 1° settembre 2007, parti I e II; Vista la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 364 del 10 maggio 2010 con cui e' stata rilasciata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'intesa di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 394 del 1991 sullo schema di regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte; Considerato il parere del Consiglio di Stato n. 519/2012, emesso ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 nell'adunanza del 22 marzo 2012 e pervenuto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 27 luglio 2012, con il quale sono stati espressi osservazioni e rilievi, sia di carattere specifico, sia in merito alla formulazione complessiva del testo regolamentare; Vista la nota prot. 51452 del 21 dicembre 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso all'Ente parco nazionale dell'Aspromonte lo schema di regolamento del parco revisionato per adeguarne il testo alle richieste formulate dal Consiglio di Stato, attraverso un'attivita' istruttoria svolta di concerto con lo stesso Ente. Vista la deliberazione n. 5 del 4 febbraio 2013 del Commissario straordinario del Parco con la quale, acquisito il parere favorevole della Comunita' del Parco espressa con deliberazione n. l del 2 febbraio 2013, e' espresso il parere favorevole dell'Ente parco sullo schema di regolamento e sui relativi annessi, richiedendo unicamente un'integrazione all'art. 57 «Divieti e misure di salvaguardia per le aree incluse ex novo nella perimetrazione del Parco e non contemplate nel Piano del Parco». Vista la nota prot. 12654 del 13 febbraio 2013 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Regione Calabria lo schema di regolamento del parco, in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, e ha richiesto l'espressione della nuova intesa ai sensi dell'art. 11 della legge n. 394 del 1991 in considerazione della complessiva revisione operata sul testo; Vista la deliberazione di Giunta n. 356 del 12 settembre 2014 con cui la Regione Calabria, a seguito del parere favorevole del Comitato tecnico scientifico per le aree naturali protette, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 10 del 2003, che segnala la necessita' di integrazioni e modifiche, e delle controdeduzioni in merito trasmesse dall'Ente parco, ha espresso l'intesa di cui all'art. 11 della legge n. 394/91 sullo schema di regolamento del Parco, condizionandola al recepimento di alcuni correttivi riportati nell'allegato 2 della deliberazione; Vista l'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare con la quale sono stati esaminati, valutati e controdedotti i correttivi al regolamento del Parco di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta della Regione Calabria n. 356 del 12 settembre 2014, al fine di renderli congruenti con l'ambito di competenza assegnato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il potere regolamentare spettante allo stesso; Visto in particolare il correttivo richiesto relativamente all'art. 16 del regolamento del Parco con il quale si chiede di consentire la libera circolazione dei mezzi motorizzati nella Zona A del Piano del Parco, sulla «rete viaria individuata e rappresentata nella tavola 17 allegata al Piano del Parco»; Considerato al riguardo: che alcuni dei tracciati stradali individuati nella sopraccitata Tavola 17 che attraversano la zona A risultano praticabili da mezzi motorizzati e non interdetti alla circolazione; che tali tracciati stradali oltre che ricadere nella Zona A del Piano del Parco, attraversano il sito di Interesse comunitario IT 9350189, la Zona di protezione speciale 9310069 e l'Important Bird Area 15; che la circolazione dei mezzi motorizzati nella Zona A del parco e nei sopraccitati siti, in coerenza con le previsioni dettate dalla legge 394/91 relativamente al «regime di riserva integrale», non possa avvenire che previo nulla osta dell'Ente parco; Valutato di poter ammettere fra i beneficiari del nulla osta alla circolazione con mezzi motorizzati in Zona A del parco i residenti nel territorio del parco anche qualora non risultino proprietari di beni immobili ricadenti in tale territorio o siano titolari di diritti di godimento su di essi; Ritenuto pertanto di poter accogliere il correttivo richiesto modificando 1'art. 16 del regolamento del Parco con l'ammissione dei residenti nel Parco nel novero dei soggetti che possono beneficiare del nulla osta alla circolazione con mezzi motorizzati in Zona A rilasciato dall'Ente parco; Ritenuto altresi' di recepire tutti gli altri correttivi e le altre osservazioni formulati dalla Regione Calabria, valutati favorevolmente; Visto il regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte, in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, aggiornato a seguito del recepimento delle osservazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato con il citato parere n. 519/2012, dell'integrazione richiesta dall'Ente parco con la citata deliberazione del Commissario straordinario n. 1/2013, e dei correttivi richiesti dalla Regione Calabria nell'intesa espressa con la citata deliberazione n. 356/2014; Viste la nota prot. 204012 del 17 novembre 2014 con la quale il regolamento del Parco e' stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la comunicazione di cui all'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la nota prot. 26639/GAB del 23 dicembre 2014 con cui si forniscono chiarimenti richiesti dalla stessa Presidenza in merito al regolamento trasmesso; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. DAGL 4.3.6.3/2014/8 del 27 gennaio 2015 con cui, nel richiedere verifiche e aggiornamenti, e' stata rappresentata l'opportunita' che il regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte fosse nuovamente sottoposto ai parere del Consiglio di Stato in considerazione della complessiva revisione operata al testo e delle ulteriori modifiche e integrazioni apportate; Vista la nota prot. 9974/PNM del 18 maggio 2015 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dopo aver provveduto alle verifiche e agli aggiornamenti richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di regolamento del Parco; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1792/2015, emesso ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988 nell'adunanza del 4 giugno 2015, pervenuto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 30 giugno 2015, con il quale sono state formulate osservazioni ed e' stato richiesto di acquisire i pareri del Ministero dell'interno, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero della difesa; Viste, in adempimento a quanto richiesto dal Consiglio di Stato, le note: prot. 20828/PNM del 26 ottobre 2015 con la quale e' stato richiesto parere al Ministero dell'interno e le note di sollecito prot. 5322/PNM dell'11 marzo 2016, prot. 13100/PNM del 16 giugno 2016 e prot. 19993/PNM del 23 settembre 2016; prot. 20855/PNM del 26 ottobre 2015 con la quale e' stato richiesto il benestare al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e le note di sollecito prot. 5323/PNM dell' 11 marzo 2016 e prot. 13102/PNM del 16 giugno 2016; prot. 20857/PNM del 26 ottobre 2015 con la quale e' stato richiesto l'assenso al Ministero della difesa e le note di sollecito prot. 5321/13NM dell'11 marzo 2016 e prot. 13101/PNM del 16 giugno 2016; Vista la nota prot. 27-31/A2016-001047/V1 del 29 settembre 2016 con la quale il Ministero dell'interno ha espresso parere favorevole, condizionandolo all'inserimento della definizione del concetto di «oggetti assimilati alle armi» e di espliciti rimandi alla legge n. 110 del 18 aprile 1975; Vista la nota prot. 11175 class. DG.ABAP/34.01.07 del 13 settembre 2016 con la quale il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha espresso il benestare, condizionandolo al recepimento dei seguenti correttivi: definizione di «interventi edilizi» aderente al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380; inserimento di norme tese alla tutela dei beni archeologici; inserimento di norme di coordinamento delle competenze fra Ente parco e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio; affermazione della priorita' dell'ingegneria naturalistica nei progetti di tutela idrogeologica; imposizione dell'obbligo di redazione del «piano di localizzazione delle antenne» per i Comuni del Parco; inserimento di norme di coordinamento fra Piano paesaggistico d'ambito e regolamento del Parco; Vista la nota prot. 71349 del 18 maggio 2016 con la quale il Ministero della difesa ha espresso l'assenso, condizionandolo alla cancellazione dell'obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente parco al sorvolo degli aeromobili militari; Vista l'istruttoria con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha provveduto al recepimento dei correttivi proposti dai suddetti Dicasteri nel testo dello schema di regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte; Vista la nota prot. 25082/GAB del 18 novembre 2016 dell'Ufficio legislativo; Ritenuto di provvedere all'approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Decreta: Art. 1 1. E' approvato il regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, che ne formano parte integrante. 2. L'allegato regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte, acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro suddetto termine i Comuni del Parco sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle dei Comuni, che sono tenuti alla loro applicazione. Roma, 7 dicembre 2016 Il Ministro: Galletti