IL MINISTRO 
                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349,  recante  l'istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394,  legge  quadro  sulle  aree
protette, ed in i particolare gli articoli 8, 11 e 17; 
  Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della  legge  15
marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo  nazionale  i  compiti  e  le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve  statali,  marine  e
terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante  norme
sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e  le  sue  successive
modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142, recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela dei  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art.  6,  comma
1, lettera  a),  che  attribuisce  alla  Direzione  generale  per  la
protezione della natura e del mare le funzioni  in  materia  di  aree
protette terrestri, montane e marine; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  1994,
n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo  1994,
recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 159
del 5 marzo 2007, con cui e'  stato  approvato  il  Piano  del  Parco
nazionale dell'Aspromonte, pubblicato nel BURC, Suppl. Straord. n.  2
al n. 16 del 1° settembre 2007, parti I e II; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 364
del  10  maggio  2010  con  cui  e'  stata  rilasciata  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  l'intesa  di
cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 394 del 1991 sullo schema di
regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte; 
  Considerato il parere del Consiglio di Stato n. 519/2012, emesso ai
sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 nell'adunanza  del  22
marzo 2012 e pervenuto al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare con nota del 27 luglio 2012, con il quale  sono
stati espressi osservazioni e rilievi, sia  di  carattere  specifico,
sia in merito alla formulazione complessiva del testo regolamentare; 
  Vista la nota prot. 51452 del 21 dicembre  2012  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
trasmesso all'Ente  parco  nazionale  dell'Aspromonte  lo  schema  di
regolamento  del  parco  revisionato  per  adeguarne  il  testo  alle
richieste formulate dal Consiglio di Stato,  attraverso  un'attivita'
istruttoria svolta di concerto con lo stesso Ente. 
  Vista la deliberazione n. 5 del 4  febbraio  2013  del  Commissario
straordinario del Parco con la quale, acquisito il parere  favorevole
della Comunita' del Parco espressa  con  deliberazione  n.  l  del  2
febbraio 2013, e' espresso il parere favorevole dell'Ente parco sullo
schema di regolamento e sui relativi annessi, richiedendo  unicamente
un'integrazione all'art. 57 «Divieti e misure di salvaguardia per  le
aree incluse ex novo nella perimetrazione del Parco e non contemplate
nel Piano del Parco». 
  Vista la nota prot. 12654 del 13 febbraio  2013  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
trasmesso alla Regione Calabria lo schema di regolamento  del  parco,
in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, e ha  richiesto
l'espressione della nuova intesa ai sensi dell'art. 11 della legge n.
394 del 1991 in considerazione della  complessiva  revisione  operata
sul testo; 
  Vista la deliberazione di Giunta n. 356 del 12 settembre  2014  con
cui la Regione Calabria, a seguito del parere favorevole del Comitato
tecnico scientifico per le aree naturali protette, ai sensi dell'art.
5, comma 2, lettera b), della legge regionale n.  10  del  2003,  che
segnala  la  necessita'  di  integrazioni  e   modifiche,   e   delle
controdeduzioni in merito  trasmesse  dall'Ente  parco,  ha  espresso
l'intesa di cui all'art. 11 della legge n.  394/91  sullo  schema  di
regolamento del  Parco,  condizionandola  al  recepimento  di  alcuni
correttivi riportati nell'allegato 2 della deliberazione; 
  Vista  l'istruttoria  svolta  dalla  Direzione  generale   per   la
protezione della natura e del mare con la quale sono stati esaminati,
valutati e controdedotti i correttivi al regolamento del Parco di cui
all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta della  Regione  Calabria
n. 356 del 12 settembre 2014, al  fine  di  renderli  congruenti  con
l'ambito di competenza assegnato al Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  e  con  il  potere  regolamentare
spettante allo stesso; 
  Visto in particolare il correttivo richiesto relativamente all'art.
16 del regolamento del Parco con il quale si chiede di consentire  la
libera circolazione dei mezzi motorizzati nella Zona A del Piano  del
Parco, sulla «rete viaria individuata e rappresentata nella tavola 17
allegata al Piano del Parco»; 
  Considerato al riguardo: 
    che alcuni dei tracciati stradali individuati nella  sopraccitata
Tavola 17 che attraversano la zona A risultano praticabili  da  mezzi
motorizzati e non interdetti alla circolazione; 
    che tali tracciati stradali oltre che ricadere nella Zona  A  del
Piano del Parco, attraversano il sito  di  Interesse  comunitario  IT
9350189, la Zona di protezione speciale 9310069  e  l'Important  Bird
Area 15; 
  che la circolazione dei mezzi motorizzati nella Zona A del parco  e
nei sopraccitati siti, in coerenza con le  previsioni  dettate  dalla
legge 394/91 relativamente al  «regime  di  riserva  integrale»,  non
possa avvenire che previo nulla osta dell'Ente parco; 
  Valutato di poter ammettere fra i beneficiari del nulla  osta  alla
circolazione con mezzi motorizzati in Zona A del  parco  i  residenti
nel territorio del parco anche qualora non risultino  proprietari  di
beni immobili ricadenti  in  tale  territorio  o  siano  titolari  di
diritti di godimento su di essi; 
  Ritenuto pertanto  di  poter  accogliere  il  correttivo  richiesto
modificando 1'art. 16 del regolamento del Parco con l'ammissione  dei
residenti nel Parco nel novero dei soggetti che  possono  beneficiare
del nulla osta alla circolazione con  mezzi  motorizzati  in  Zona  A
rilasciato dall'Ente parco; 
  Ritenuto altresi' di recepire tutti gli altri correttivi e le altre
osservazioni   formulati    dalla    Regione    Calabria,    valutati
favorevolmente; 
  Visto il regolamento del Parco nazionale  dell'Aspromonte,  in  uno
con i relativi annessi tecnici e cartografici, aggiornato  a  seguito
del recepimento  delle  osservazioni  e  dei  rilievi  formulati  dal
Consiglio   di   Stato   con   il   citato   parere   n.    519/2012,
dell'integrazione   richiesta   dall'Ente   parco   con   la   citata
deliberazione  del  Commissario  straordinario  n.  1/2013,   e   dei
correttivi richiesti dalla Regione Calabria nell'intesa espressa  con
la citata deliberazione n. 356/2014; 
  Viste la nota prot. 204012 del 17 novembre 2014  con  la  quale  il
regolamento  del  Parco  e'  stato  trasmesso  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri per la comunicazione di cui all'art. 17, commi
3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la nota prot.  26639/GAB
del 23 dicembre 2014 con  cui  si  forniscono  chiarimenti  richiesti
dalla stessa Presidenza in merito al regolamento trasmesso; 
  Vista la nota della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  prot.
DAGL 4.3.6.3/2014/8 del 27  gennaio  2015  con  cui,  nel  richiedere
verifiche e aggiornamenti, e' stata rappresentata l'opportunita'  che
il regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte  fosse  nuovamente
sottoposto ai parere del Consiglio di Stato in  considerazione  della
complessiva revisione operata al testo e delle ulteriori modifiche  e
integrazioni apportate; 
  Vista la nota prot. 9974/PNM del 18 maggio 2015  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dopo aver provveduto alle verifiche e  agli  aggiornamenti  richiesti
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ha  trasmesso   al
Consiglio di Stato lo schema di regolamento del Parco; 
  Visto il parere del Consiglio di  Stato  n.  1792/2015,  emesso  ai
sensi  dell'art.  17,  comma  4,  della  legge  n.   400   del   1988
nell'adunanza del 4 giugno 2015, pervenuto al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare con nota del 30 giugno 2015,
con il quale sono state formulate osservazioni ed e' stato  richiesto
di acquisire i pareri del Ministero dell'interno, del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero  della
difesa; 
  Viste, in adempimento a quanto richiesto dal Consiglio di Stato, le
note: 
    prot. 20828/PNM del  26  ottobre  2015  con  la  quale  e'  stato
richiesto parere al Ministero dell'interno e  le  note  di  sollecito
prot. 5322/PNM dell'11 marzo 2016, prot. 13100/PNM del 16 giugno 2016
e prot. 19993/PNM del 23 settembre 2016; 
    prot. 20855/PNM del  26  ottobre  2015  con  la  quale  e'  stato
richiesto il benestare  al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e le note di sollecito prot.  5323/PNM  dell'
11 marzo 2016 e prot. 13102/PNM del 16 giugno 2016; 
    prot. 20857/PNM del  26  ottobre  2015  con  la  quale  e'  stato
richiesto l'assenso al Ministero della difesa e le note di  sollecito
prot. 5321/13NM dell'11 marzo 2016 e prot. 13101/PNM  del  16  giugno
2016; 
  Vista la nota prot. 27-31/A2016-001047/V1 del 29 settembre 2016 con
la quale il Ministero dell'interno  ha  espresso  parere  favorevole,
condizionandolo all'inserimento della  definizione  del  concetto  di
«oggetti assimilati alle armi» e di espliciti rimandi alla  legge  n.
110 del 18 aprile 1975; 
  Vista la nota prot. 11175 class. DG.ABAP/34.01.07 del 13  settembre
2016 con la quale il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo ha espresso il benestare, condizionandolo al  recepimento
dei seguenti correttivi: definizione di «interventi edilizi» aderente
al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
inserimento  di  norme  tese  alla  tutela  dei  beni   archeologici;
inserimento di norme di coordinamento delle competenze fra Ente parco
e Soprintendenza archeologia, belle arti  e  paesaggio;  affermazione
della priorita' dell'ingegneria naturalistica nei progetti di  tutela
idrogeologica; imposizione dell'obbligo di redazione  del  «piano  di
localizzazione delle antenne» per i Comuni del Parco; inserimento  di
norme di coordinamento fra Piano paesaggistico d'ambito e regolamento
del Parco; 
  Vista la nota prot. 71349 del  18  maggio  2016  con  la  quale  il
Ministero della difesa ha espresso  l'assenso,  condizionandolo  alla
cancellazione dell'obbligo  di  preventiva  autorizzazione  da  parte
dell'Ente parco al sorvolo degli aeromobili militari; 
  Vista l'istruttoria con la  quale  la  Direzione  generale  per  la
protezione della natura e del mare ha provveduto al  recepimento  dei
correttivi proposti dai suddetti Dicasteri nel testo dello schema  di
regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte; 
  Vista la nota prot. 25082/GAB del  18  novembre  2016  dell'Ufficio
legislativo; 
  Ritenuto di provvedere all'approvazione del regolamento  del  Parco
nazionale dell'Aspromonte in uno con i  relativi  annessi  tecnici  e
cartografici, ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre  1991,  n.
394; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il regolamento del Parco nazionale  dell'Aspromonte
in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, che ne  formano
parte integrante. 
  2. L'allegato  regolamento  del  Parco  nazionale  dell'Aspromonte,
acquista efficacia novanta giorni dopo  la  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro suddetto  termine
i Comuni del Parco sono tenuti ad  adeguare  alle  sue  previsioni  i
propri regolamenti. Decorso inutilmente tale termine le  disposizioni
del presente regolamento prevalgono su quelle dei  Comuni,  che  sono
tenuti alla loro applicazione. 
    Roma, 7 dicembre 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti