IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno
2016, con il quale sono state delegate alla Ministra per  le  riforme
costituzionali e i rapporti con il Parlamento, on. avv.  Maria  Elena
Boschi, le funzioni in materia di pari opportunita'; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,  convertito
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Conversione  in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di  genere  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province», il quale prevede l'adozione, previa
intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi  del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  di   un   «Piano   d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2015,  con  cui  e'  stato  adottato  il  suddetto   Piano   d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e  di  genere,  di  seguito
denominato «Piano»; 
  Visto, in particolare, il paragrafo 4 del  Piano,  che  destina  13
milioni di euro, da ripartirsi tra le regioni e le province autonome,
alla  realizzazione  delle  quattro  linee  d'azione  ivi   previste,
prevedendo  che  le  risorse  nazionali  siano  utilizzate  in   modo
complementare rispetto all'impiego di risorse proprie delle regioni e
delle province autonome; 
  Visto l'art. 5, comma 4, del citato decreto-legge 14  agosto  2013,
n. 93, che  ai  fini  del  finanziamento  del  citato  Piano  prevede
l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2013 del «Fondo per  le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»; 
  Visto l'art. 1, comma 217, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2014)»,  che  prevede  per   il
finanziamento del citato Piano l'incremento di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 del  «Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
dicembre 2014, di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno  2015  -  Centro  di
responsabilita' n. 8, cap. 496 «Somme da destinare al Piano contro la
violenza alle donne», che prevede  uno  stanziamento  complessivo  di
risorse pari ad euro 18.904.368, di cui euro 9.119.826 per le  azioni
di cui al citato art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2015, di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno  2016  -  Centro  di
responsabilita' n. 8, cap. 496 «Somme da destinare al Piano contro la
violenza alle donne», che prevede  uno  stanziamento  complessivo  di
risorse  pari  ad  euro  18.015.253,  di  cui  euro   9.007.626   per
l'attuazione delle azioni di cui al predetto art. 5 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93; 
  Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  regioni,  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
relativa ai requisiti minimi dei centri  antiviolenza  e  delle  case
rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2,
comma  109,  della  legge  n.   191/2009,   richiede   che   ciascuna
amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle  autonomie
speciali e comunichi al Ministero dell'economia e  delle  finanze  le
somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in  assenza
del predetto comma 109 per l'anno 2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
protocollo n. 110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza  di
mantenere accantonati i fondi spettanti  alle  province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
  Visti gli esiti della riunione dell'8 settembre 2016  della  Cabina
di regia interistituzionale contro la violenza sessuale e  di  genere
prevista dal Piano; 
  Vista la nota n. 533 del 7 novembre 2016 con la quale  la  Ministra
per le riforme costituzionali e i rapporti  con  il  Parlamento,  con
delega alle pari opportunita', ha  rappresentato  all'Assessora  alle
politiche sociali della Regione Lazio, in  qualita'  di  coordinatore
della VIII  Commissione  politiche  sociali  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome, l'opportunita' di  procedere  alla
piena attuazione delle linee d'azione  del  Piano,  anche  alla  luce
delle conclusioni e  raccomandazioni  di  cui  alla  deliberazione  5
settembre 2016, n. 9/2016/G,  della  Sezione  centrale  di  controllo
sulla gestione delle amministrazioni  dello  Stato  della  Corte  dei
conti, mediante la ripartizione tra le regioni e le province autonome
delle risorse previste dal paragrafo 4 del Piano, pari a  13  milioni
di euro, per  la  realizzazione  delle  quattro  linee  d'azione  ivi
previste, destinando  le  risorse  nazionali  in  modo  complementare
rispetto all'impiego di risorse proprie; 
  Considerato, quindi, che occorre procedere alla ripartizione  delle
risorse pari a 13 milioni di euro previste dal paragrafo 4 del Piano,
per la realizzazione  delle  quattro  linee  d'azione  ivi  previste,
destinando  le  risorse  nazionali  in  modo  complementare  rispetto
all'impiego di risorse proprie; 
  Acquisita in  data  24  novembre  2016  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione  delle  risorse
individuate secondo la tabella allegata per la somma  complessiva  di
euro 13 milioni di euro gravanti sul bilancio  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' n. 8,  capitolo  di
spesa «Fondo per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunita'», da destinare alla realizzazione  delle  quattro  linee
d'azione previste dal paragrafo 4 del Piano,  destinando  le  risorse
nazionali in  modo  complementare  rispetto  all'impiego  di  risorse
proprie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Criteri di riparto 
 
  1. In attuazione del paragrafo 4 del Piano  d'azione  straordinario
contro la violenza sessuale e di genere,  adottato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7  luglio  2015  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge 14  agosto
2013, n. 93, il presente decreto provvede a ripartire tra le  regioni
e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  risorse  pari  a  13
milioni di euro a valere sulle risorse del  Fondo  per  le  politiche
relative  ai  diritti  e  alle  pari   opportunita',   assegnate   al
Dipartimento per le pari opportunita' per l'attuazione delle  quattro
linee di azione ivi previste, di seguito denominate «linee d'azione»,
e di seguito riportate: 
    a) formazione, anche  avvalendosi  della  professionalita'  delle
operatrici  dei  centri  antiviolenza,  del  personale  sanitario   e
socio-sanitario  che  presta  servizio  presso  i   dipartimenti   di
emergenza e i pronto  soccorso  degli  ospedali,  anche  al  fine  di
promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui  all'allegato  «E»
del Piano; 
    b) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza; 
    c) interventi finalizzati all'autonomia abitativa  per  le  donne
vittime  di  violenza,  anche   attraverso   un   accesso   agevolato
all'edilizia residenziale pubblica; 
    d) implementazione dei sistemi informativi relativi ai  dati  sul
fenomeno  della  violenza,  ivi  compreso  il   numero   dei   centri
antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio  regionale,
al fine di agevolare la trasmissione alla banca  dati  nazionale  sul
fenomeno della violenza. 
  2. Le risorse finanziarie di cui al  comma  1  sono  ripartite  tra
ciascuna regione e provincia autonoma applicando i criteri utilizzati
per la ripartizione del Fondo nazionale  per  le  politiche  sociali,
come da allegata tabella. 
  3. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente  decreto  alle  provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
rispettivamente pari a euro 109.200 ed euro 106.600, e' acquisita  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. A tale  fine  la  predetta  quota  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368,  art.
6. 
  4. Al fine di garantire la  funzione  complementare  delle  risorse
ripartite ai sensi del presente decreto, le  regioni  e  le  province
autonome  provvederanno  a   garantire   il   cofinanziamento   degli
interventi corrispondenti alla attuazione delle citate quattro  linee
d'azione previste dal paragrafo 4 del  Piano  d'azione  straordinario
contro la violenza sessuale e di genere in misura non inferiore al 20
per cento, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane,  beni
e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni e dalle  province
autonome per la realizzazione dei citati interventi.