Estratto determina AAM/PPA n. 2156/2016 del 23 dicembre 2016 
 
    E' autorizzato il seguente Grouping di variazioni:  Modifica  dei
parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto  finito,  aggiunta
di  un  nuovo  parametro  di  specifica  alle   specifiche   con   il
corrispondente metodo di prova. Aggiornamento dei paragrafi 3  e  4.2
del  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,   del   foglio
illustrativo e delle etichette, a  seguito  della  conduzione  di  un
nuovo studio di bioequivalenza a supporto della  divisibilita'  delle
compresse a  rilascio  modificato  a  base  di  60  mg  di  glicazide
relativamente al medicinale GLICLAZIDE RANBAXY nelle seguenti forme e
confezioni: 
      A.I.C. n. 043644018 - «60 mg compresse a  rilascio  modificato»
30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 043644020 - «60 mg compresse a  rilascio  modificato»
60 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 043644032 - «60 mg compresse a  rilascio  modificato»
90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 043644044 - «60 mg compresse a  rilascio  modificato»
30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
      A.I.C. n. 043644057 - «60 mg compresse a  rilascio  modificato»
60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
      A.I.C. n. 043644069 - «60 mg compresse a  rilascio  modificato»
90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; 
      A.I.C. n. 043644071 - «60 mg compresse a  rilascio  modificato»
100 compresse in flacone Hdpe. 
    Procedure: UK/H/5466/001/II/003/G. 
    Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.P.A. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 2,  comma  1,  della  presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.