IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, nonche' dell'11 gennaio 2017, n. 431, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici in rassegna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale e' stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese; Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 2061 del 10 ottobre 2016, n. 2576 del 4 novembre 2016, n. 3076 del 1° dicembre 2016, n. 3332, n. 3336 e n. 3340 del 16 dicembre 2016; Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Dispone: Art. 1 Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilita' post sismica degli edifici e delle verifiche geologico - Tecniche sul territorio 1. All'art. 1, comma 5, lettera b), dell'ordinanza n. 422/2016, dopo il termine «Arquata» e' aggiunto il seguente periodo: «,nonche' nellezone rosse dei comuni di Norcia e di Preci»; 2. All'art. 1, comma 5, lettera c),dell'ordinanza n. 422/2016, dopo il termine «AeDES» e' aggiunto il seguente periodo: «oppure classificati» non utilizzabili per solo rischio esterno» con il sopralluogo FAST». 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, le Regioni interessate dagli eventi sismici di cui in premessa possono, in relazione alle concrete esigenze emergenziali, assumere il coordinamento operativo dell'attivita' di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio attraverso la scheda sintetica FAST di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 405/2016, nonche' della relativa attivita' formativa di cui al comma 3 del medesimo articolo. A tale scopo, la Regione che avvia la procedura, provvede all'attivazione dei tecnici e al loro monitoraggio, nonche' all'attivita' istruttoriaconnessa all'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n 392/2016 ed all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016. 4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016, nonche' dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 418/2016, il Dipartimento della Protezione civilee' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i consigli nazionali dei liberi professionisti impegnati nelle verifiche di agibilita' degli edifici e nelle verifiche geologico - tecniche sul territorio,per disciplinare le attivita' di supporto operativo e logistico in loco, nonche' quelle connesse alla gestione delle procedure istruttorie per il riconoscimento e rimborso del mancato guadagno. Per la disciplina di tali attivita', ove ritenuto necessario, le Regioni che avviano la procedura prevista dal comma 3 possono stipulare autonome convenzioni con i collegi professionali di riferimento territoriale, da sottoporre alla previa approvazione del Dipartimento della Protezione civile.