Estratto determina AAM/AIC n. 2094/2016 del 20 dicembre 2016 
 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  KETOLIS
nelle forme e confezioni: «40 mg  polvere  per  soluzione  orale»  10
bustine carta/AL/PE, «40 mg polvere per soluzione orale»  20  bustine
carta/AL/PE, alle condizioni  e  con  le  specificazioni  di  seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C.:  Alfa  Wassermann  S.p.a.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in via Enrico Fermi n. 1 - 65020  Alanno  (Pescara)
Italia, codice fiscale n. 00556960375. 
    Confezioni: 
    «40 mg polvere per soluzione  orale»  10  bustine  carta/AL/PE  -
A.I.C. n. 044266017 (in base 10), 1B6WK1 (in base 32); 
    «40 mg polvere per soluzione  orale»  20  bustine  carta/AL/PE  -
A.I.C. n. 044266029 (in base 10) 1B6WKF (in base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione. 
    Produttore  del  principio  attivo:  Clarochem  Ireland  Limited,
Damastown, Mulhuddart, Dublin 15 Ireland. 
    Produttori  del  prodotto  finito:  Doppel  farmaceutici  S.r.l.,
stabilimento sito in Rozzano (Milano) Italia, via Volturno  n.  48  -
Quinto de Stampi (produzione bulk, controlli e rilascio lotti);  Lamp
San Prospero S.p.a.,  stabilimento  sito  in  San  Prospero  (Modena)
Italia,  via  della  Pace  n.  25/A   (confezionamento   primario   e
secondario). 
    Composizione:  una  bustina  di  polvere  per   soluzione   orale
contiene: 
    principio   attivo:   ketoprofene   sale   di   lisina   40    mg
(corrispondenti a 25 mg di ketoprofene); 
    eccipienti: sorbitolo (Neosorb P60), sorbitolo (Neosorb P30/P60),
povidone, silice  colloidale  anidra,  cloruro  di  sodio,  saccarina
sodica, ammonio glicirrizato, aroma menta. 
    Indicazioni  terapeutiche:  trattamento  di  dolori  di   diversa
origine e natura, ed in particolare: mal  di  testa,  mal  di  denti,
nevralgie, dolori mestruali, dolori muscolari e osteoarticolari. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
    A.I.C. n. 044266017 - «40 mg  polvere  per  soluzione  orale»  10
bustine carta/AL/PE; classe di rimborsabilita' «C bis»; 
    A.I.C. n. 044266029 - «40 mg  polvere  per  soluzione  orale»  20
bustine carta/AL/PE; classe di rimborsabilita' «C bis». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezioni: 
    A.I.C. n. 044266017 - «40 mg  polvere  per  soluzione  orale»  10
bustine carta/AL/PE - OTC: medicinale  non  soggetto  a  prescrizione
medica, da banco; 
    A.I.C. n. 044266029 - «40 mg  polvere  per  soluzione  orale»  20
bustine carta/AL/PE - OTC: medicinale  non  soggetto  a  prescrizione
medica, da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.