IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari
ed ai loro compiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente  la  conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge  18  maggio  2006,  n.
181, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri, con  la  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dello
sviluppo economico, di seguito denominato Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  dicembre
2016, con il quale il dott. Carlo Calenda e' stato nominato  Ministro
dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  29  dicembre
2016 con il quale l'on. dott.  Ivan  Scalfarotto  e'  stato  nominato
Sottosegretario  di  Stato  presso  il   Ministero   dello   sviluppo
economico; 
  Ritenuta l'opportunita' di conferire all'on. dott. Ivan Scalfarotto
le deleghe nelle materie di competenza del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al Sottosegretario di Stato,  on.  dott.  Ivan  Scalfarotto,  e'
delegata: 
      a) la trattazione e l'attuazione  degli  affari  che  attengono
alle materie inerenti  alle  politiche  di  internazionalizzazione  e
promozione degli scambi e della politica commerciale  internazionale,
incluse le relative politiche di  incentivazione  alle  imprese,  con
particolare riguardo a quelle concernenti gli  interventi  del  piano
destinazione Italia e le azioni  a  tutela  del  Made  in  Italy  sui
mercati internazionali, nonche' i  rapporti  con  le  Amministrazioni
competenti in relazione ai progetti di cooperazione internazionale; 
      b) la trattazione e  l'attuazione,  in  raccordo  con  il  vice
Ministro delegato nella materia degli incentivi alle  imprese,  delle
iniziative, attivita'  e  rapporti  istituzionali  volti  a  favorire
l'attrazione degli investimenti; 
      c) le funzioni connesse all'attivita' della  societa'  italiana
per le imprese all'estero - Simest S.p.A., istituita dalla  legge  24
aprile  1990,  n.  100,  e  dell'ICE -  Agenzia  per  la   promozione
all'estero  e   l'internazionalizzazione   delle   imprese   italiane
istituita dal comma 18 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, in legge  15  luglio  2011,  n.
111,  e  successivamente  sostituito  dall'art.  22,  comma  6,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' dell'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.A. -
Invitalia, limitatamente agli  affari  che  ineriscono  alla  materia
dell'attrazione degli investimenti, in raccordo con il vice  Ministro
delegato nella materia dello sviluppo d'impresa. 
  2. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art.  95
della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del  Ministro,
ai sensi degli articoli 4 e14 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, nonche' le funzioni attribuite alla specifica competenza  dei
dirigenti.