IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»,  e,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  1,
lettera d); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»,  e
successive modificazioni, nonche' il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione  dello
Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
urbanistica ed opere pubbliche», e, in particolare,  l'art.  5,  come
modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre  1999,  n.
463, recante  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio  idrico,  di  opere
idrauliche  e  di  concessione  di   grandi   derivazioni   a   scopo
idroelettrico, di produzione e distribuzione di energia elettrica»; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque e,  in  particolare,  l'art.  13,  il
quale dispone, al comma 1, che  «per  ciascun  distretto  idrografico
interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a
far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico»,  e,  al
comma 7, che  «i  piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici  sono
riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata  in  vigore
della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in  materia  ambientale»,   e   successive   modificazioni,   e,   in
particolare, la parte III, recante «Norme in materia  di  difesa  del
suolo  e  lotta  alla  desertificazione,  di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento e  di  gestione  delle  risorse  idriche»,  nonche'
l'art.  176,  commi  2  e  3,  che   recitano   rispettivamente   «Le
disposizioni di cui  alla  parte  terza  del  presente  decreto  sono
applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
rispettivi statuti. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle
provincie autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze
in materia di utilizzazione delle acque pubbliche  e  in  materia  di
opere  idrauliche  previste  dallo  statuto  speciale  della  regione
Trentino Alto Adige e dalle relative norme di attuazione»; 
  Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli  da  11  a  18  del  citato
decreto legislativo n. 152 del  2006,  concernenti  la  procedura  di
valutazione ambientale strategica; 
  Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
concernenti le modalita' di adozione  e  approvazione  del  Piano  di
bacino distrettuale; 
  Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221  del  2015,
ai sensi  del  quale  il  piano  di  gestione  delle  acque  previsto
dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato «stralcio  del
piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; 
  Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  rubricato
«Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino  distrettuale»,  e
il successivo art. 117, relativo al Piano di  gestione,  che  prevede
che «per ciascun  distretto  idrografico  e'  adottato  un  Piano  di
gestione che rappresenta articolazione interna del  Piano  di  bacino
distrettuale di cui all'art. 65»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208,  recante  «Misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   27
febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha  modificato  il
comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del  2006),  ha
previsto «nelle more della  costituzione  dei  distretti  idrografici
(...)  e  della  eventuale  revisione   della   relativa   disciplina
legislativa» la proroga delle Autorita' di bacino di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto  il  decreto  legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219,   di
«Attuazione  della  direttiva  2008/105/CE  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore della politica delle  acque,  recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle   direttive   82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,  86/280/CEE,  nonche'  modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della  direttiva  2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva  2000/60/CE,  specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio  dello  stato  delle
acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera  a),  ai  sensi
del quale «ai fini dell'adempimento degli  obblighi  derivanti  dalle
direttive 2000/60/CE e  2007/60/CE,  nelle  more  della  costituzione
delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18  maggio
1989, n. 183, provvedono  all'aggiornamento  dei  Piani  di  gestione
previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A  tale  fine  dette
Autorita' svolgono funzioni  di  coordinamento  nei  confronti  delle
regioni ricadenti  nei  rispettivi  distretti  idrografici»,  nonche'
l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti  di  rilevanza
distrettuale e' effettuata dai Comitati Istituzionali e Tecnici delle
Autorita' di bacino di rilievo  nazionale,  integrati  da  componenti
designati dalle  regioni  il  cui  territorio  ricade  nel  distretto
idrografico a cui gli atti si riferiscono se non  gia'  rappresentate
nei medesimi comitati»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»,  che,  all'art.
51, ha dettato nuove «Norme  in  materia  di  Autorita'  di  bacino»,
sostituendo integralmente gli articoli 63 e  64  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006  e  prevedendo  che  «in  fase  di  prima
attuazione, dalla data di entrata in  vigore  della  (...)  legge  le
funzioni di Autorita' di bacino distrettuale  sono  esercitate  dalle
Autorita' di bacino di  rilievo  nazionale  di  cui  all'art.  4  del
decreto legislativo 10 dicembre 2010, n.  219,  che  a  tal  fine  si
avvalgono delle strutture, del personale, dei beni  e  delle  risorse
strumentali delle Autorita'  di  bacino  regionali  e  interregionali
comprese nel proprio distretto»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2013, con il quale e' stato  approvato  il  primo  Piano  di
gestione delle acque del distretto idrografico Padano; 
  Vista la deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2014 con  la  quale  il
Comitato  Istituzionale  ha  preso  atto,  ai  fini  dei   successivi
adempimenti, del progetto del secondo Piano gestione delle acque  del
distretto idrografico Padano, predisposto ai sensi dell'art. 13 della
direttiva 2000/60/CE; 
  Vista la deliberazione n. 7  del  17  dicembre  2015  del  Comitato
istituzionale, con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art.  66
del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione
delle  acque  del  distretto   idrografico   Padano   ed   e'   stato
contestualmente individuato un cronoprogramma stringente  di  azioni,
finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi  dell'art.
4, comma 3, del decreto legislativo n.  219  del  2010,  direttamente
funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo  Piano
di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea, ai  sensi
della direttiva 2000/60/CE; 
  Vista  la  deliberazione  n.  1  del  3  marzo  2016  del  Comitato
istituzionale con la quale, a seguito della verifica di coerenza  dei
contenuti del secondo Piano di gestione con  quanto  richiesto  dalla
Commissione europea ai sensi della  direttiva  2000/60/CE,  e'  stato
approvato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo  n.  219  del
2010,  il  secondo  Piano  di  gestione  delle  acque  del  distretto
idrografico Padano; 
  Considerato che il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto
idrografico Padano, ai sensi  dell'art.  66,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006,  e'  stato  sottoposto  a  VAS  in  sede
statale, secondo  la  procedura  prevista  dalla  parte  seconda  del
medesimo decreto; 
  Considerato, altresi', che, ai sensi degli articoli  13  e  14  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, in data 22 giugno 2015 e'  stato
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana
apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai  fini
della VAS sulla proposta del secondo Piano di gestione, sul  rapporto
ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, 27 aprile 2016,  n.  103,  con  il
quale e' stato espresso parere motivato  positivo  di  compatibilita'
ambientale sul secondo Piano di gestione delle  acque  del  distretto
idrografico Padano, sul relativo rapporto ambientale e sul  piano  di
monitoraggio,  con  una  serie  di   raccomandazioni,   suggerimenti,
condizioni e osservazioni; tenendo conto, altresi', del parere  della
Commissione tecnica VIA-VAS n. 1954 del 18 dicembre 2015 e del parere
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo prot.
n. 6098 del 3 marzo 2016, riportati in allegato al decreto stesso; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della deliberazione
del Comitato istituzionale n. 1  del  3  marzo  2016,  il  Segretario
generale  dell'Autorita'  di   bacino   del   fiume   Po   procedera'
tempestivamente al recepimento dei contenuti del parere motivato  VAS
di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 152  del  2006,  previo
parere favorevole del Comitato tecnico; 
  Vista  la  dichiarazione  di  sintesi  predisposta   dalla   stessa
Autorita' di bacino, pubblicata in data 25 maggio 2015, con la  quale
l'Autorita' di bacino del  fiume  Po  ha  evidenziato  di  aver  dato
seguito a quanto indicato nel predetto decreto  «nel  rispetto  delle
norme nazionali (articoli 15,  16,  17  del  decreto  legislativo  n.
152/06 citato) e di quanto definito all'art.  3  della  deliberazione
del Comitato Istituzionale n.  1/2016  di  approvazione  del  PdG  Po
2015»; 
  Considerato che l'Autorita' di bacino del fiume Po, in ottemperanza
a  quanto  disposto  dalla  direttiva  2000/60/CE,  ha  promosso   la
partecipazione attiva di tutte le parti interessate  all'elaborazione
del secondo Piano di gestione delle acque del  distretto  idrografico
Padano,  provvedendo  a  pubblicare  e  rendere  disponibili  per  le
osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: 
    il calendario e il programma di lavoro per la  presentazione  del
Piano,  con  l'indicazione  delle  misure  consultive  connesse  alla
elaborazione del Piano medesimo; 
    la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle
acque del distretto; 
    la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un  periodo  minimo
di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte; 
  Considerata l'attivita' di coordinamento svolta  dall'Autorita'  di
bacino  del  fiume  Po  nei  confronti  delle  regioni  comprese  nel
territorio distrettuale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
n. 219 del 2010; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2016; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il  secondo  Piano  di  gestione  delle  acque  del
distretto idrografico Padano, predisposto ai sensi dell'art. 13 della
direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.