IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il proprio decreto in data 9 giugno 2016  con  il  quale,  ai
sensi degli articoli 53, comma 3, e 141, comma 1, lettera b),  n.  2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale
di  Marano  di  Napoli  (Napoli)  e'  stato  sciolto  a  causa  delle
dimissioni  rassegnate  dal  sindaco   eletto   nelle   consultazioni
amministrative del 26 e 27 maggio 2013; 
  Considerato  che,  all'esito  di  approfonditi  accertamenti,  sono
emerse forme di ingerenza della criminalita'  organizzata  che  hanno
esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo
il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale; 
  Rilevato,   altresi',   che   la   permeabilita'    dell'ente    ai
condizionamenti esterni della criminalita'  organizzata  ha  arrecato
grave pregiudizio agli interessi della collettivita' e ha determinato
la perdita di credibilita' dell'istituzione locale; 
  Ritenuto che, al fine di porre rimedio  alla  situazione  di  grave
inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende
necessario far luogo  allo  scioglimento  del  consiglio  comunale  e
disporre  il  conseguente  commissariamento  dell'ente  locale,   per
rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse
pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale; 
  Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Vista la proposta del Ministro dell'interno, la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La gestione del comune di Marano di Napoli  (Napoli)  e'  affidata,
per la durata di diciotto  mesi,  ad  una  commissione  straordinaria
composta da: 
    dott. Antonio Reppucci, prefetto; 
    dott.ssa Maria Lodovica De Caro, viceprefetto; 
    dott. Francesco Greco, funzionario economico finanziario.