IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute», ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre  2010,
n. 183; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003  di  recepimento  della
direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3  maggio  2002,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg.  (UE)  n.
540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le  quali  la  sostanza
attiva etofumesate; 
  Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2004 di  recepimento  della
direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile  2004,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg.  (UE)  n.
540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le  quali  le  sostanze
attive desmedipham e phenmedipham; 
  Visto il reg. (UE) n. 1426/2016 della  Commissione  del  25  agosto
2016 che  rinnova  l'approvazione  fino  al  31  ottobre  2031  della
sostanza attiva etofumesate, in conformita' al  regolamento  (CE)  n.
1107/2009  del  Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che  modifica
l'allegato del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  540/2011  della
Commissione; 
  Visto il decreto d'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad  ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   del   prodotto
fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base
del dossier  relativo  al  prodotto  fitosanitario  BEETUP  TRIO  ora
BETASANA TRIO SC reg. n. 10758, presentato  dall'impresa  UPL  Europe
Ltd, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto
legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE)  n.  545/2011  della
Commissione; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a  quanto  previsto  dai
decreti di recepimento delle direttive 2002/37/CE e  2004/58/CE,  nei
tempi e  nelle  forme  da  essi  stabiliti  ed  in  confounita'  alle
condizioni definite per la sostanze attive ethofumesate,  desmedipham
e phenmedipham; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
prende atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo DMP_ETHO_PMP-15-115-75-SC,  al  fine  di  ri-registrare  il
prodotto fitosanitario di cui trattasi fino 31 ottobre 2031; 
  Viste le  nuove  condizioni  d'impiego  definite  alla  luce  della
documentazione relativa al  sopracitato  fascicolo  di  allegato  III
presentata dalla medesima impresa  titolare,  tenuto  altresi'  conto
delle valutazioni nel frattempo resesi disponibili nell'ambito  della
zona sud Europa  relative  al  prodotto  BEETUP  TRIO  registrato  in
Francia; 
  Vista la nota con le quale l'impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo  all'applicazione
del regolamento (CE) n.  1272/2008  in  materia  di  classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2031, data di scadenza
dell'approvazione dell'ultima sostanza attiva componete ethofumesate,
il prodotto fitosanitario indicato in allegato al  presente  decreto,
alle  condizioni  definite  dalla  valutazione  secondo  i   principi
uniformi di cui all'allegato VI del  regolamento  (CE)  n.  546/2011,
sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato  III
del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg.  (UE)  n.
545/2011 della Commissione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 
 
                              Decreta: 
 
  E' ri-registrato fino al 31 ottobre 2031, data  di  scadenza  della
approvazione dell'etofumesate ultima sostanza  attiva  componete,  il
prodotto fitosanitario  indicato  in  allegato  al  presente  decreto
registrato al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata, autorizzato con la nuova composizione,  alle  condizioni  e
sulle  colture  indicate  nelle  rispettive  etichette  allegate   al
presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono  autorizzate  le  modifiche  indicate  per  ciascun   prodotto
fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munite  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario, anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario gia' immesse
sul mercato alla data del presente decreto, e' consentito secondo  le
seguenti modalita': 
    sei mesi,  per  la  commercializzazione  da  parte  del  titolare
dell'autorizzazione  e  la  vendita  da  parte  dei  rivenditori  e/o
distributori autorizzati; 
    dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  Lo smaltimento si applica ai lotti di  prodotto  fitosanitario  che
riportano una  data  di  preparazione  immediatamente  antecedente  a
quella del presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 9 gennaio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco