IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175, recante semplificazione  fiscale  e  dichiarazione  dei
redditi precompilata, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera
a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilita' 2016); 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  214  del  13
settembre 2016, attuativo del comma  4  dell'art.  3  del  richiamato
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il  quale  prevede  che
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   sono
individuati  termini  e  modalita'  per  la  trasmissione  telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati  relativi  alle  spese  che  danno
diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse  da
quelle gia' individuate indicate nei commi 1,  2  e  3  del  medesimo
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
17731 del 25 gennaio 2017, il quale prevede la proroga  dei  termini,
per  la  trasmissione  telematica  dei  dati  delle  spese  sanitarie
relative all'anno 2016, di cui ai  provvedimenti  n.  123325  del  29
luglio  2016  e  n.  142369  del  15  settembre  2016  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell'11
agosto 2015, attuativo dell'art. 3, comma 3 del  decreto  legislativo
21 novembre 2014, n. 175, concernente la trasmissione telematica  dei
dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti individuati all'art.
2 del medesimo  decreto  31  luglio  2015,  e  che,  in  particolare,
prevede: 
    al paragrafo 4.6 dell'allegato A, che la  trasmissione  dei  dati
delle spese sanitarie deve essere effettuata entro  e  non  oltre  il
mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa  effettuata
dall'assistito (ovvero dei relativi rimborsi); 
    all'art.  3,   comma   4,   che   l'assistito   puo'   esercitare
l'opposizione accedendo al Sistema tessera sanitaria  dal  1°  al  28
febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  2
agosto 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  dell'11
agosto 2016, attuativo dell'art. 1, comma 949, lettera a) della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilita' 2016),  il  quale,  per  i
soggetti individuati  all'art.  3,  comma  1  del  medesimo  decreto,
prevede, in particolare: 
    all'art. 3, comma 3, che la trasmissione  dei  dati  delle  spese
sanitarie  deve  essere  effettuata  entro  il  termine  previsto  al
paragrafo 4.6 dell'allegato A del citato decreto 31 luglio 2015; 
    all'art. 4, comma 1, che  le  modalita'  e,  pertanto,  anche  la
tempistica per l'opposizione da parte dell'assistito sono le medesime
di cui all'art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  225  del  26
settembre 2016 e attuativo del citato decreto 1° settembre  2016,  il
quale, per i soggetti individuati  all'art.  2,  commi  1  e  2,  del
medesimo decreto 16 settembre 2016, prevede, in particolare: 
    all'art. 3, comma 1, che la trasmissione  dei  dati  delle  spese
sanitarie  deve  essere  effettuata  entro  il  termine  previsto  al
paragrafo 4.6 dell'allegato A del citato decreto 31 luglio 2015; 
    all'art. 4, comma 1, che  le  modalita'  e,  pertanto,  anche  la
tempistica per l'opposizione da parte dell'assistito sono le medesime
di cui all'art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015; 
  Considerato che risulta necessario adeguare i  termini  di  cui  al
citato decreto 31 luglio 2015 del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  alla  proroga  disposta  dal  predetto   provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle entrate n. 17731 del  25  gennaio  2017,
per  la  trasmissione  telematica  dei  dati  delle  spese  sanitarie
relative all'anno 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «Assistito»:  il  soggetto  che  ha  diritto   all'assistenza
sanitaria nell'ambito del SSN; 
    b) «Sistema TS»: il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; 
    c) «Decreto 31/7/2015»: decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3, comma 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
    d) «Decreto 2/8/2016»:  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 1, comma 949, lettera
a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilita' 2016); 
    e) «Decreto 1/9/2016»: decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13  settembre
2016, attuativo del  comma  4  dell'art.  3  del  richiamato  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
    f) «Decreto 16/9/2016»: decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  del  16  settembre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016; 
    g) «Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25
gennaio 2017»  il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017 di proroga dei termini di cui ai
provvedimenti n. 123325 del  29  luglio  2016  e  n.  142369  del  15
settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate; 
    h) «Documento fiscale»,  le  ricevute  di  pagamento,  fatture  e
scontrini fiscali  relativi  alle  spese  sanitarie  sostenute  dagli
assistiti per il pagamento del ticket  ovvero  per  l'acquisto  delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai  rimborsi  erogati  per  le
spese  sanitarie   sostenute   dagli   assistiti,   ai   fini   della
predisposizione   da   parte   dell'Agenzia   delle   entrate   della
dichiarazione dei redditi precompilata.