IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»,  e,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  1,
lettera d); 
  Vista  la  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativa  alla  valutazione  e  alla
gestione dei rischi di alluvioni e,  in  particolare,  l'art.  7,  il
quale prevede  che:  «Gli  Stati  membri  provvedono  ad  ultimare  e
pubblicare i Piani di gestione del rischio di alluvioni entro  il  22
dicembre 2015»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in  materia  ambientale»,   e   successive   modificazioni,   e,   in
particolare, la parte III, recante «Norme in materia  di  difesa  del
suolo  e  lotta  alla  desertificazione,  di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; 
  Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli  da  11  a  18  del  citato
decreto legislativo n. 152 del  2006,  concernenti  la  procedura  di
valutazione ambientale strategica; 
  Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della  legge  n.
221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio  di
alluvioni  previsto  dall'art.  7  della  direttiva   2007/60/CE   e'
considerato  «stralcio  del  piano  di  bacino  distrettuale  di  cui
all'art. 65»; 
  Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  rubricato
«Valore, finalita' e contenuti del  Piano  di  bacino  distrettuale»,
nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione  e
approvazione del Piano di bacino distrettuale; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208,  recante  «Misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   27
febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha  modificato  il
comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 152  del  2006)  ha
previsto «nelle more della  costituzione  dei  distretti  idrografici
(...)  e  della  eventuale  revisione   della   relativa   disciplina
legislativa» la proroga delle Autorita' di bacino di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in  particolare,  l'art.  7
relativo al «Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni»,  che  al
comma 3 prevede che: «Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: a) le
Autorita' di bacino distrettuali  di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 predispongono, secondo le modalita'
e gli  obiettivi  definiti  ai  commi  2  e  4,  Piani  di  gestione,
coordinati a livello di distretto  idrografico;  b)  le  regioni,  in
coordinamento tra loro, nonche' con il Dipartimento  nazionale  della
protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente  e
secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani  di  gestione
per il distretto idrografico di riferimento relativa  al  sistema  di
allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico
ai  fini  della  protezione  civile.  Detti  Piani  sono  predisposti
nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino di  cui  agli
articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219,   di
«Attuazione  della  direttiva  2008/105/CE  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore della politica delle  acque,  recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle   direttive   82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,  86/280/CEE,  nonche'  modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della  direttiva  2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva  2000/60/CE,  specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio  dello  stato  delle
acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera  b),  ai  sensi
del quale, ai fini dell'adempimento degli  obblighi  derivanti  dalle
direttive 2000/60/CE e  2007/60/CE,  nelle  more  della  costituzione
delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «le autorita' di bacino di rilievo
nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,  e  le  regioni,
ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono
all'adempimento degli obblighi previsti dal  decreto  legislativo  23
febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione  degli  strumenti
di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo  n.  49  del
2010, le  autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale  svolgono  la
funzione di coordinamento nell'ambito del  distretto  idrografico  di
appartenenza», nonche' l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione
di  atti  di  rilevanza  distrettuale  e'  effettuata  dai   Comitati
istituzionali  e  tecnici  delle  Autorita'  di  bacino  di   rilievo
nazionale, integrati da componenti designati  dalle  regioni  il  cui
territorio ricade  nel  distretto  idrografico  a  cui  gli  atti  si
riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi Comitati»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»,  che,  all'art.
51, ha dettato nuove «Norme  in  materia  di  Autorita'  di  bacino»,
sostituendo integralmente gli articoli 63 e  64  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006  e  prevedendo  che  «in  fase  di  prima
attuazione, dalla data di entrata in  vigore  della  (...)  legge  le
funzioni di Autorita' di bacino distrettuale  sono  esercitate  dalle
Autorita' di bacino di  rilievo  nazionale  di  cui  all'art.  4  del
decreto legislativo 10 dicembre 2010, n.  219,  che  a  tal  fine  si
avvalgono delle strutture, del personale, dei beni  e  delle  risorse
strumentali delle Autorita'  di  bacino  regionali  e  interregionali
comprese nel proprio distretto»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
febbraio   2015,   recante   «Indirizzi   operativi    inerenti    la
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema
di allertamento  nazionale,  statale  e  regionale,  per  il  rischio
idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto  legislativo
23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 23 dicembre 2013, con la  quale  il
Comitato   istituzionale   dell'Autorita'   di   bacino   dei   fiumi
Liri-Garigliano e Volturno, costituito ai sensi dell'art.  12,  comma
3, della legge 18 maggio 1989, n.  183,  e  integrato  da  componenti
designati dalle  regioni  il  cui  territorio  ricade  nel  distretto
idrografico dell'Appennino meridionale  non  gia'  rappresentati  nel
medesimo Comitato, ha preso atto delle mappe  della  pericolosita'  e
del rischio di alluvioni approvandole, ai soli  fini  dei  successivi
adempimenti comunitari; 
  Vista la deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2014, con la  quale  il
medesimo Comitato istituzionale integrato ha preso atto, ai fini  dei
successivi adempimenti, del progetto di Piano di gestione del rischio
di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2015, con la  quale  e'
stato  adottato,  ai  sensi  dell'art.  66,  comma  2,  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di gestione  del  rischio
di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale  e,
nelle more  della  conclusione  della  procedura  di  VAS,  e'  stato
individuato un cronoprogramma di azioni finalizzato  all'approvazione
definitiva del Piano ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del  decreto
legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, e al successivo reporting  alla
Commissione europea; 
  Vista la deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016, con la quale e' stato
approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo  10
dicembre 2010, n. 219, il Piano di gestione del rischio di  alluvioni
del distretto idrografico dell'Appennino meridionale; 
  Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla  direttiva
2007/60/CE e dall'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e' stata promossa la partecipazione attiva  di  tutte  le  parti
interessate all'elaborazione del Piano di  gestione  del  rischio  di
alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale  e  si
e' provveduto a pubblicare e rendere disponibili per le  osservazioni
del pubblico, inclusi gli utenti: 
    il calendario e il programma di lavoro per la  presentazione  del
Piano,  con  l'indicazione  delle  misure  consultive  connesse  alla
elaborazione del Piano medesimo; 
    la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle
acque del distretto; 
    la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un  periodo  minimo
di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte; 
  Considerata l'attivita' di coordinamento svolta  dall'Autorita'  di
bacino dei fiumi  Liri-Garigliano  e  Volturno  nei  confronti  delle
regioni comprese nel territorio distrettuale,  che  ha  portato  alla
individuazione di criteri generali di indirizzo valevoli per l'intero
territorio distrettuale; 
  Considerato che il Piano di  gestione  del  rischio  alluvioni,  ai
sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e'  stato  sottoposto  a  VAS  in  sede  statale  secondo  la
procedura prevista dalla parte seconda del medesimo decreto; 
  Considerato altresi' che, ai sensi  degli  articoli  13  e  14  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in data 27 luglio 2015  e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai  fini
della  VAS  sulla  proposta  di  Piano  di  gestione,  sul   rapporto
ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, n. 86 del 7 aprile  2016,  con  il
quale e' stato espresso parere motivato  positivo  di  compatibilita'
ambientale sul  Piano  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  del
distretto  idrografico  dell'Appennino  meridionale,   sul   relativo
rapporto ambientale e sul piano di monitoraggio,  con  una  serie  di
raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni; il  decreto
tiene conto del parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 1918  del
13 novembre 2015 e del parere del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e del turismo - Direzione generale Belle arti e Paesaggio -
Servizio III Tutela del Paesaggio prot. 3936 del  12  febbraio  2016,
che vengono riportati in allegato allo stesso; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  15,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base  delle  risultanze  del
parere motivato di compatibilita' ambientale, sono state  individuate
dall'Autorita' di bacino e dalle Regioni, in  qualita'  di  Autorita'
procedenti, le  opportune  revisioni  da  apportare  al  Piano,  come
risulta dalla dichiarazione di sintesi allegata  alla  documentazione
di Piano; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2016; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il Piano di gestione del rischio di  alluvioni  del
distretto  idrografico  dell'Appennino  meridionale,  predisposto  ai
sensi dell'art. 7  della  direttiva  2007/60/CE  e  dell'art.  7  del
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.