IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto la determinazione con il quale la  societa'  Sandoz  Gmbh  e'
stata  autorizzata  all'immissione  in   commercio   del   medicinale
Pemetrexed Sandoz; 
  Vista  la  determinazione  n.  1540/2015  del  27  novembre   2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  296
del 21 dicembre 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai
sensi dell'art. 12,  comma  5,  legge  8  novembre  2012  n.  189  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Sandoz Gmbh ha chiesto la
classificazione  delle  confezioni  con  AIC  n.  da  044511018/E   a
044511032/E; 
  Visto il parere della commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 10 ottobre 2016; 
  Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    Mesotelioma pleurico maligno: 
      PEMETREXED SANDOZ in associazione con  cisplatino  e'  indicato
nel  trattamento  chemioterapico  di  pazienti  non  pretrattati  con
mesotelioma pleurico maligno non resecabile. 
    Carcinoma polmonare non a piccole cellule: 
      «Pemetrexed Sandoz» in associazione con cisplatino e'  indicato
come prima linea di trattamento di pazienti con  carcinoma  polmonare
non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad  eccezione
dell'istologia a predominanza di cellule squamose. 
      «Pemetrexed  Sandoz»  e'  indicato  come  monoterapia  per   il
trattamento di mantenimento del carcinoma  polmonare  non  a  piccole
cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia
a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha
progredito  immediatamente  dopo  la   chemioterapia   basata   sulla
somministrazione di platino. 
      «Pemetrexed Sandoz» e' indicato in monoterapia nel  trattamento
di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare  non  a  piccole
cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia
a predominanza di cellule squamose (vedere paragrafo 5.1). 
  Il medicinale «Pemetrexed Sandoz» nelle confezioni  sotto  indicate
e' classificato come segue: 
    Confezioni: 
  100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione -  uso
endovenoso  -  flaconcino  (vetro)  -  1  flaconcino  -   A.I.C.   n.
044511018/E (in base 10) 1BGCTB (in base 32); 
  classe di rimborsabilita': «H»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 182,94; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 301,92; 
  500 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione -  uso
endovenoso  -  flaconcino  (vetro)  -  1  flaconcino  -   A.I.C.   n.
044511020/E (in base 10) 1BGCTD (in base 32); 
  classe di rimborsabilita': «H»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 914,69; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.509,60; 
  1000 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso
endovenoso  -  flaconcino  (vetro)  -  1  flaconcino  -   A.I.C.   n.
044511032/E (in base 10) 1BGCTS (in base 32); 
  classe di rimborsabilita': «H»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.829,40; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.019,24. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  La  classificazione  di  cui  alla   presente   determinazione   ha
efficacia, ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Pemetrexed Sandoz» e' classificato,  ai  sensi  dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn).