IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 140  -  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  156  -  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 - del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto la determinazione con la  quale  la  societa'  «Amgen  Europe
B.V.» e' stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale
«Repatha»; 
  Vista  la  determinazione  n.  1248/2015  del  24  settembre  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  264
del 12 novembre 2015, e la determinazione di rettifica  n.  1681/2015
del 21 dicembre 2015, pubblicata nella Serie generale n.  14  del  19
gennaio 2016, relativa alla classificazione del medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n.  189  di  medicinali
per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la societa' «Amgen  Europe  B.V.»  ha
chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 044317028/E
e 044317030/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 4 maggio 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  25
ottobre 2016; 
  Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio
di amministrazione dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  adottata  su
proposta del direttore generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione. 
Ipercolesterolemia e dislipidemia mista. 
  «Repatha»   e'   indicato   nei   pazienti   adulti   affetti    da
ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non familiare) o
da dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: 
      in associazione ad una statina  o  ad  una  statina  con  altre
terapie ipolipemizzanti in pazienti che non  raggiungono  livelli  di
LDL-C target con la dose massima tollerata di una statina, oppure 
      in   monoterapia   o   in   associazione   ad   altre   terapie
ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per  i  quali
l'uso di statine e' controindicato. 
Ipercolesterolemia familiare omozigote. 
  «Repatha»  e'   indicato   in   associazione   ad   altre   terapie
ipolipemizzanti negli adulti e negli  adolescenti  di  almeno  dodici
anni di eta' con ipercolesterolemia familiare omozigote. 
  L'effetto  di  «Repatha»  sulla  morbilita'  e   sulla   mortalita'
cardiovascolare non e' ancora stato determinato. 
  Il  medicinale  «Repatha»  nelle  confezioni  sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
      confezione: «140 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo
- siringa preriempita (vetro) (sureclick) 1 ml - 1 penna  preriempita
- A.I.C. n. 044317028/E (in base 10) 1B8GC4 (in base 32); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): € 217,34; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 358,70; 
      confezione: 140 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo -
siringa preriempita (vetro) (sureclick) 1 ml - 2 penne preriempite  -
A.I.C. n. 044317030/E (in base 10) 1B8GC6 (in base 32); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): € 434,68; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 717,40. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. E' esclusa la  prescrizione
in modalita' cartacea temporanea. 
  Applicazione di  uno  sconto  progressivo  in  base  al  meccanismo
prezzo/volume, come da condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.