Estratto determina n. 166/2017 del 1° febbraio 2017 
 
    Medicinale: ONDANSETRON B. BRAUN. 
    Titolare AIC: B. Braun Melsungen  AG  -  Carl-Braun-Strasse  1  -
34212 Melsungen - Germania. 
Confezioni: 
    «0,08 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 100 ml
- AIC n. 038128068 (in base 10) 14CLG4 (in base 32); 
    «0,16 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 50  ml
- AIC n. 038128070 (in base 10) 14CLG6 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: 2 anni. 
    Composizione: 
      Principio attivo: 
        ondansetrone (come cloridrato diidrato) 0,08 mg/ml; 
        ondansetrone (come cloridrato diidrato) 0,16 mg/ml. 
      Eccipienti: 
        Sodio cloruro; 
        Sodio citrato diidrato; 
        Acido citrico monoidrato; 
        Acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produzione del principio attivo: 
      INKE, S.A., C/Argent,1 - Area Industrial  Del  Llobregat  08755
Castellbisbal, Barcelona - Spagna; 
      Natco Pharma Limited, Natco House - Road No. 2,  Banjara  Hills
500 033 Hyderabad, Andhra Pradesh - India. 
    Produzione del prodotto finito: 
      Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: 
        B.Braun Medical SA - Carretera  de  Terrassa,  121  -  08191,
Rubi, Barcelona - Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: 
Adulti 
    - Prevenzione e trattamento della nausea e del vomito indotti  da
chemioterapia citotossica e radioterapia (CINV/RINV). 
    -  Prevenzione  e  trattamento  della   nausea   e   del   vomito
postoperatori (PONV). 
Popolazione pediatrica 
    - Gestione della nausea e del vomito indotti dalla  chemioterapia
(CINV) in bambini in eta' uguale o superiore ai 6 mesi. 
    -  Prevenzione  e  trattamento  della   nausea   e   del   vomito
postoperatori (PONV) in bambini di eta' uguale o superiore a 1 mese. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Ondansetron  B.  Braun»  e'  la  seguente:  medicinali  soggetti   a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabili   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.