IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 recante le  norme
per il Servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio per l'anno
contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018; 
  Considerata l'attuale situazione del mercato mondiale del  GNL  che
apporta sensibili cambiamenti rispetto  allo  scenario  esistente  al
momento della pubblicazione del decreto ministeriale del  7  dicembre
2016 che  istituiva  il  servizio  integrato  di  rigassificazione  e
stoccaggio; 
  Considerata   la   necessita'   di   precisare   maggiormente    le
caratteristiche dei clienti  che  hanno  diritto  alla  priorita'  di
assegnazione degli slot di discarica; 
  Considerata l'opportunita' di offrire un servizio che minimizzi gli
oneri dei soggetti che intendono utilizzare il servizio stesso, anche
con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo del GNL; 
  Ritenuto necessario,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  del
servizio  nei  confronti  dei  soggetti  che  intendono  utilizzarlo,
assicurare le necessarie flessibilita' di utilizzo della capacita' di
iniezione in stoccaggio del GNL rigassificato; 
  Ritenuto necessario, al  fine  di  massimizzare  la  partecipazione
degli  utenti  del  sistema  al   servizio   proposto   dal   decreto
ministeriale  del  7  dicembre  2016,  prevedere  la  riduzione   dei
corrispettivi di ingresso  e  uscita  dagli  stoccaggi  e  consentire
l'inserimento anche del servizio di trasporto  tra  il  terminale  di
rigassificazione e lo stoccaggio all'interno del servizio integrato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio 
 
  1. I clienti finali industriali e i loro consorzi, aventi centri di
consumo in Italia nonche' negli  Stati  membri  dell'Unione  europea,
possono partecipare  al  servizio  integrato  di  rigassificazione  e
stoccaggio  (servizio  integrato)  di  cui  all'art.  1  del  decreto
ministeriale del 7 dicembre 2016 (decreto), per una quota di servizio
di stoccaggio non  superiore  ai  propri  consumi  nell'anno  termico
precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione. 
  2. All'art. 1, comma 2 del  decreto,  sono  aggiunte  in  fondo  le
seguenti parole: «Non sono considerate imprese industriali le imprese
del settore termoelettrico.». 
  3. La capacita' di iniezione  continua  effettivamente  disponibile
per il conferimento su base day-ahead ai  sensi  della  deliberazione
193/2016/R/gas  e'  allocata  prioritariamente,   secondo   modalita'
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e  il  sistema
idrico (Autorita'), ai soggetti titolari del servizio  integrato  nei
limiti necessari a garantire l'iniezione dei quantitativi oggetto  di
rigassificazione. 
  4. L'Autorita' valuta nella determinazione del prezzo di riserva di
cui all'art. 1, comma 5, del decreto, possibili modalita' alternative
di copertura dei corrispettivi di ingresso e uscita dagli  stoccaggi,
tenendo conto del contributo  alla  flessibilita'  e  alla  sicurezza
degli approvvigionamenti fornito dalle infrastrutture di stoccaggio e
dal servizio integrato. 
  5. E' fatta salva la facolta' per le  imprese  di  rigassificazione
che offrono il servizio integrato di applicare agli utenti  riduzioni
ai corrispettivi a copertura dei costi della capacita'  di  trasporto
per l'immissione in rete del gas oggetto  di  rigassificazione  o  di
altri  oneri  accessori,  dandone  avviso  in  tempo  utile  per   la
presentazione delle offerte per l'accesso al servizio integrato. 
  6. All'art. 1, comma 7, del decreto, all'ultima linea  del  secondo
paragrafo sono aggiunte in fondo le  seguenti  parole:  «a  mezzo  di
contratti di fornitura di durata uguale o superiore ad un anno.». 
  7. Le procedure da adottare per svolgimento del servizio  integrato
definite  dalle  imprese  di  rigassificazione  che  partecipano   al
servizio  integrato  sono  trasmesse  al  Ministero  dello   sviluppo
economico  (Ministero)  e  all'Autorita';  il  Ministero  valuta   le
procedure e, ove ne ricorrano i presupposti, comunica il  nulla  osta
al loro avvio.