IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del Codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del Codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze della revisione  conclusa  il  14  maggio  2015
effettuata dal  revisore  incaricato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si
rinvia e che qui  si  intendono  richiamate,  ed  in  particolare  la
circostanza che l'ente non persegue lo scopo mutualistico, posto  che
la  partecipazione  allo   scopo   mutualistico   nel   conseguimento
dell'oggetto  sociale  non  e'  affidata  ai   soci,   che   svolgono
esclusivamente attivita' amministrativa ma a  numerosi  collaboratori
non soci; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto  1990  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Preso atto che il legale rappresentante con nota  del  14  novembre
2016 ha  presentato  istanza  per  l'adozione  del  provvedimento  di
liquidazione  coatta  amministrativa  allegando   l'ultimo   bilancio
depositato dalla cooperativa al 31 dicembre 2015; 
  Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla
quale non sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del  Codice
civile; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del Codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 22 dicembre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del Codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti interessati, ai  sensi  della  nota  in
data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca  dati  dei
professionisti interessati alla attribuzione di  incarichi  ex  artt.
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,     secondo     comma     e
2545-octiesdecies del Codice civile», pubblicata  sul  sito  internet
del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  societa'  cooperativa  «Outsourcing   Network   Line   Societa'
Cooperativa a r.l. - Validamente siglabile con  O.N.  Line  S.c.r.l.»
con sede in Novara (codice fiscale n. 02279400036),  e'  sciolta  per
atto d'autorita' ai sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  Codice
civile.