IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'articolo 73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
recante disposizioni in  materia  di  formazione  presso  gli  uffici
giudiziari; 
  Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto articolo  73,  introdotti
dal decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  dalla  legge
114/2014, entrata in vigore il 19 agosto 2014  e  concernente  misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali e' attribuita
agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non
superiore ad euro 400 mensili e, comunque,  nei  limiti  della  quota
prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181; 
  Visto l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
recante  disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria,  che  ha  istituito  il  Fondo
unico giustizia; 
  Visto l'articolo 2, comma 7 del  decreto-legge  n.  143  del  2008,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e
successive modificazioni, che  ha  previsto,  fra  l'altro,  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della giustizia e con il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite  le
quote delle risorse intestate  Fondo  unico  giustizia  da  destinare
mediante riassegnazione in  misura  non  inferiore  ad  un  terzo  al
Ministero  dell'interno  ed  al  Ministero  della  giustizia  nonche'
all'entrata del Bilancio dello Stato; 
  Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.
83,  recante  misure  urgenti  in  materia  fallimentare,  civile   e
processuale   civile   e   di    organizzazione    e    funzionamento
dell'amministrazione  giudiziaria,  convertito,  con   modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le  risorse  non
utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge  n.
190  del  2014,  resesi  disponibili  annualmente,   possono   essere
destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza
di disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'articolo 2,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
per l'attribuzione delle borse di studio per la  partecipazione  agli
stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73,
comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al citato articolo 2, comma 7, del  decreto-legge  n.
143 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge  13  novembre
2008, n. 181, relativo al corrente esercizio  finanziario,  e'  stato
emanato in data 2 agosto 2016 ma che non risulta ancora  perfezionato
l'iter per l'assegnazione delle quote del Fondo unico giustizia  alle
amministrazioni competenti, risultando  pertanto  indisponibili,  nel
bilancio del Ministero della giustizia, i fondi da destinare  per  le
finalita' di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69; 
  Visto il decreto ministeriale 23 marzo  2016  n.  174,  concernente
l'aggiornamento soglie ISEE e ISPE per anno accademico 2016/2017 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio 
 
  1. L'ammontare delle  risorse  destinate  agli  interventi  di  cui
all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e successive modifiche, e' determinato, per l'anno 2016,  nel  limite
di euro 8.000.000, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132. 
  2. Ai sensi del comma 3  del  predetto  articolo  22,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  provvede,  con  propri  decreti,  alle
occorrenti  variazioni  di  bilancio  a  valere  sul  fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  in
favore del competente capitolo di gestione dello stato di  previsione
del Ministero della giustizia.