IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari; Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto articolo 73, introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114/2014, entrata in vigore il 19 agosto 2014 e concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali e' attribuita agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; Visto l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che ha istituito il Fondo unico giustizia; Visto l'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, che ha previsto, fra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le quote delle risorse intestate Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia nonche' all'entrata del Bilancio dello Stato; Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, resesi disponibili annualmente, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al corrente esercizio finanziario, e' stato emanato in data 2 agosto 2016 ma che non risulta ancora perfezionato l'iter per l'assegnazione delle quote del Fondo unico giustizia alle amministrazioni competenti, risultando pertanto indisponibili, nel bilancio del Ministero della giustizia, i fondi da destinare per le finalita' di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2016 n. 174, concernente l'aggiornamento soglie ISEE e ISPE per anno accademico 2016/2017 Decreta: Art. 1 Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio 1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, e' determinato, per l'anno 2016, nel limite di euro 8.000.000, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. 2. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 22, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.