IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il  decreto  11  novembre  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 284 del  6  dicembre  2011,  con  il  quale  sono  state
sciolte, senza nomina di liquidatore, 152 societa'  cooperative,  tra
le quali la societa'  cooperativa  edilizia  «Topazio»  con  sede  in
Napoli; 
  Visto che l'avvio del procedimento di  scioglimento  d'autorita' e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011 ma
la cooperativa, cosi' come risulta  dalla  documentazione  depositata
presso questo Ministero e da visura camerale, pur non avendo  inviato
nei termini contro deduzioni  all'avvio  del  procedimento  e  quindi
prestato allo stesso acquiescenza,  aveva  tuttavia  gia'  sanato  le
irregolarita'  riscontrate  in   sede   di   ispezione,   depositando
regolarmente i bilanci mancanti; 
  Considerato, pertanto, per quanto concerne la societa'  cooperativa
«Topazio»,  con  sede  in  Napoli,  l'insussistenza  dei  presupposti
previsti dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile ai fini dello
scioglimento d'autorita' delle societa' cooperative; 
  Tenuto conto dell'interesse alla  rimozione  del  provvedimento  di
scioglimento quale manifestato dai destinatari del citato decreto; 
  Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto
all'adozione  del  presente  provvedimento  di  autotutela,  ex  art.
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Considerato quanto statuito dal  Consiglio  di  Stato  Sez.  V,  19
gennaio  2017,  n.  250   in   merito   ai   provvedimenti   adottati
anteriormente all'attuale versione dell'art. 21-nonies legge  n.  241
del 1990 per cui il termine dei  diciotto  mesi  inizia  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e fa  salva,
comunque, l'operativita'  del  «termine  ragionevole»  gia'  previsto
dall'originaria versione dell'art. 21-nonies legge n. 241 del 1990; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  all'annullamento  del  decreto  di
scioglimento  d'autorita'  di  cui  sopra  nella  parte  inerente  lo
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore  della  societa'
cooperativa edilizia «Topazio» avente sede in Napoli; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  decreto  dirigenziale  11   novembre   2011   di   scioglimento
d'autorita' di 152  societa'  cooperative e'  annullato  nella  parte
relativa allo scioglimento  d'autorita'  della  societa'  cooperativa
«Topazio», (codice fiscale 06074280634) con sede in Napoli. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso  al
Tribunale amministrativo regionale ovvero  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. 
    Roma, 13 febbraio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Moleti