IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
   Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,  convertito,  con
modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'art. 2,  comma  1-bis,  con  il  quale  il
termine di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n.  156,  e'  stato  differito  al  30  luglio  2015,
prevedendo la possibilita' per gli  enti  locali  interessati,  anche
consorziati tra  loro,  per  le  unioni  di  comuni  nonche'  per  le
comunita' montane di chiedere il ripristino degli uffici del  Giudice
di pace soppressi, indicati nella  vigente  tabella  A)  allegata  al
medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori; 
  Vista  la  circolare  del  Capo  dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  del  12  maggio  2015,
pubblicata in  pari  data  sul  sito  internet  dell'Amministrazione,
esplicativa  dei  requisiti  per  la  formulazione  dell'istanza   di
ripristino degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 2-ter del decreto-legge  30  dicembre  2015,  n.  210,
convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2016, n. 21; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del  2  agosto  2016,  con  il  quale  sono  state
determinate le sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati  ai
sensi dell'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio  2015,  n.11,
ed e' stata fissata per il 2 gennaio  2017  la  data  di  inizio  del
funzionamento degli uffici stessi; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  dicembre  2016  e  successive
variazioni, con il quale e' stato  disposto  il  differimento  al  1°
aprile 2017 della data di inizio del funzionamento degli  uffici  del
Giudice di pace individuati  nel  relativo  allegato  1,  quali  sedi
ripristinate ai sensi del richiamato decreto ministeriale  27  maggio
2016; 
  Vista la nota del 6 febbraio 2017, con  la  quale  il  Sindaco  del
Comune di Gragnano ha formalmente  comunicato  il  completamento  dei
lavori  di  ripristino  e  allestimento  dell'immobile  destinato  ad
ospitare l'ufficio del giudice di  pace,  con  riferimento  sia  alle
dotazioni  e  attrezzature  necessarie,  sia  al  cablaggio   ed   al
collegamento  informatico  alla  Rete  Unificata   della   Giustizia,
rivolgendo istanza per  l'anticipazione  della  data  di  inizio  del
funzionamento del presidio giudiziario, ai sensi dell'art.  1,  comma
2, del citato decreto ministeriale 20 dicembre 2016; 
  Considerato che, con la medesima  nota  innanzi  citata,  e'  stato
inoltrato il parere favorevole espresso al  riguardo  dal  Presidente
del Tribunale di Torre Annunziata, con  nota  del  2  febbraio  2017,
all'esito della verifica condotta, in data 30 gennaio 2017, circa  la
corrispondenza e funzionalita' della sede; 
  Ritenuto  che,  alla  luce  del  parere  favorevole  espresso   dal
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata con  la  nota  citata  e
della  verifica  condotta  in  merito  alla  idoneita'  logistica  ed
all'infrastruttura informatica, la richiesta risulta condivisibile  e
conforme alla previsione del citato art.  1,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 20 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La data di inizio del funzionamento  dell'ufficio  del  Giudice  di
pace di Gragnano, ripristinato ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  del
decreto ministeriale  27  maggio  2016,  e'  fissata  per  il  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.