IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli dal 26 al 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto, in particolare, l'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il quale prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita'; Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 15 dicembre 2015 presso la sede della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige tra Assoimprenditori Alto Adige, l'Associazione provinciale dell'artigianato, la Confesercenti, l'Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV), l'Unione artigiani altoatesini, l'Unione Commercio-Turismo-Servizi di Bolzano, la Federazione Cooperative Raiffeisen, Confcooperative, Legacoopbund Bolzano, l'Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, A.G.C.I. Alto Adige, e ASGB, CGIL/AGB, SGB-CISL, UIL-SGK con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; Visto l'accordo sindacale del 27 aprile 2016 integrativo dell'accordo del 15 dicembre 2015, stipulato presso la sede della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige tra Assoimprenditori Alto Adige, l'Associazione provinciale dell'artigianato, la Confesercenti, l'Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV), l'Unione artigiani altoatesini, l'Unione Commercio-Turismo-Servizi di Bolzano, la Federazione Cooperative Raiffeisen, Confcooperative, Legacoopbund Bolzano, l'Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, A.G.C.I. Alto Adige, e ASGB, CGIL/AGB, SGB-CISL, UIL-SGK, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; Vista l'intesa del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige del 14 settembre 2016; Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, d'ora in avanti Fondo. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione autonoma dell'INPS. 3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dalla gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.