IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» e  s.m.i.,  ed  in
particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione  dei  medicinali
ai fini della fornitura»; 
  Considerato  che  nel  2015,  nell'ottica  dell'armonizzazione  del
regime  di  fornitura  dei  prodotti  a  base  di   neurotossina   di
Clostridium Botulinum di tipo A con indicazioni a scopo  terapeutico,
e' stata effettuata una ricognizione  del  regime  di  fornitura  dei
prodotti autorizzati. In seguito a tale revisione  sulla  base  delle
indicazioni terapeutiche autorizzate e ai pareri della CTS del  13-14
settembre 2015 e del 12 novembre 2015, e' stato definito il  seguente
regime di fornitura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2016: 
    «Il regime di fornitura dei medicinali a base di neurotossina  di
Clostridium Botulinum di tipo A con indicazioni a scopo  terapeutico,
ed in particolare, per  i  medicinali  BOTOX,  XEOMIN  e  DYSPORT  e'
definito nei termini seguenti: «medicinali  soggetti  a  prescrizione
medica  limitativa,  utilizzabili  esclusivamente  dallo  specialista
(USPL). 
  Per il medicinale «Botox» sono definiti i seguenti prescrittori: 
    ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e
da   specialisti:   Neurologo   (neuropsichiatra),    Neuropsichiatra
infantile, Medico specialista in  medicina  fisica  e  riabilitativa,
Neurofisiopatologo,  Oculista,  Ortopedico,   Urologo,   Dermatologo.
Vietata la vendita al pubblico. 
  Per il medicinale «Xeomin» sono definiti i seguenti prescrittori: 
    ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e
da specialisti: Neurologo (neuropsichiatra),  Medico  specialista  in
medicina  fisica  e  riabilitativa,   Neurofisiopatologo,   Oculista,
Ortopedico. Vietata la vendita al pubblico. 
  Per il medicinale «Dysport» sono definiti i seguenti prescrittori: 
    ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e
da   specialisti:   Neurologo   (neuropsichiatra),    Neuropsichiatra
infantile, Medico specialista in  medicina  fisica  e  riabilitativa,
Neurofisiopatologo,  Oculista,  Ortopedico.  Vietata  la  vendita  al
pubblico»; 
  Considerato   che   l'Associazione   italiana   medicina   estetica
odontoiatrica (S.I.M.E.O) e la Perioral and oral integrated esthetics
scientific international  society  (P.O.I.E.S.I.S.)  hanno  richiesto
alla  Direzione  generale  dell'AIFA,  in  data  20   ottobre   2016,
protocollo AIFA-STDG-A-13627 del 10 febbraio 2017,  l'inclusione  tra
gli specialisti  autorizzati  alla  prescrizione  e  somministrazione
della tossina botulinica di tipo A anche degli odontoiatri affermando
che: «Tra le indicazioni riconosciute da  codesta  agenzia  ed  anche
dalla  European  medicines  agency  per  i  medicinali  a   base   di
neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A, c'e' il  trattamento
dello spasmo emifacciale  e  delle  distonie  focali  associate,  che
rientrano,  con  tutta   evidenza,   nell'ambito   delle   competenze
riconosciute  dalla  legge  per  l'odontoiatra.  Odontoiatra  che,  a
livello internazionale, utilizza sempre piu' la neurotossina  di  cui
trattasi nella terapia di patologie  oro-facciali  e  dei  denti,  in
condizioni,  non  infrequenti,   di   ipertonia   della   muscolatura
masticatoria e patologie dell'articolazione tempora-mandibolare»; 
  Considerato che nella richiesta sopracitata  e'  fatto  riferimento
all'art. 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409, secondo  cui:  «formano
oggetto della professione di odontoiatra le attivita'  inerenti  alla
diagnosi ed alla terapia delle  malattie  ed  anomalie  congenite  ed
acquisite dei denti, della  bocca,  delle  mascelle  e  dei  relativi
tessuti,   nonche'   alla   prevenzione   ed   alla    riabilitazione
odontoiatriche» e stabilisce che «gli odontoiatri possono prescrivere
tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione»; 
  Considerata la documentazione addotta dalle  scriventi  Societa'  a
supporto della richiesta sopracitata; 
  Considerato  che  il  medicinale  «Botox»  e'  autorizzato  per  il
trattamento di spasmo emifacciale e distonie focali associate  e  che
il medicinale «Dysport»  e'  autorizzato  per  il  trattamento  dello
spasmo  emifacciale  mentre  il  medicinale  «Xeomin»  non  ha   tali
indicazioni terapeutiche; 
  Considerato tutto quanto sopra esposto l'estensione all'odontoiatra
della  possibilita'  di  prescrivere  e  somministrare   la   tossina
botulinica di tipo A per indicazioni terapeutiche puo'  essere  presa
in considerazione esclusivamente per i medicinali «Botox»  e«Dysport»
e  limitatamente  alle  indicazioni  terapeutiche  approvate  (Botox:
spasmo emifacciale  e  distonie  focali  associate;  Dysport:  spasmo
emifacciale); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica, nella seduta  del  18,  19  e  20  gennaio  2017
Verbale n. 19 relativamente all'uso terapeutico del principio  attivo
neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A. 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Definizione  del  regime  di  fornitura  e  dei  prescrittori  per  i
  medicinali  «Botox»  e  «Dysport»  a  base  del  principio   attivo
  neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A utilizzati a  scopo
  terapeutico 
 
  Il regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali  a  base
del principio attivo neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo  A
utilizzati a scopo terapeutico, in particolare «Botox»  e  «Dysport»,
e' modificato nei termini seguenti: 
    per  il  medicinale  «Botox»,  limitatamente   alle   indicazioni
terapeutiche approvate: 
      da:  ad  uso  esclusivo  in  centri  ospedalieri  e   strutture
assimilabili   e   da   specialisti:   Neurologo   (neuropsichiatra),
Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in  medicina  fisica  e
riabilitativa,  Neurofisiopatologo,  Oculista,  Ortopedico,  Urologo,
Dermatologo. Vietata la vendita al pubblico; 
      a:  ad  uso  esclusivo  in  centri  ospedalieri   e   strutture
assimilabili   e   da   specialisti:   Neurologo   (neuropsichiatra),
Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in  medicina  fisica  e
riabilitativa,  Neurofisiopatologo,  Oculista,  Ortopedico,  Urologo,
Dermatologo, specialista in Odontoiatria e  Odontoiatra.  Vietata  la
vendita al pubblico; 
    per  il  medicinale  «Dysport,»  limitatamente  alle  indicazioni
terapeutiche approvate: 
      da:  ad  uso  esclusivo  in  centri  ospedalieri  e   strutture
assimilabili   e   da   specialisti:   Neurologo   (neuropsichiatra),
Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in  medicina  fisica  e
riabilitativa,  Neurofisiopatologo,  Oculista,  Ortopedico,  Urologo,
Dermatologo. Vietata la vendita al pubblico; 
      a:  ad  uso  esclusivo  in  centri  ospedalieri   e   strutture
assimilabili   e   da   specialisti:   Neurologo   (neuropsichiatra),
Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in  medicina  fisica  e
riabilitativa,  Neurofisiopatologo,  Oculista,  Ortopedico,  Urologo,
Dermatologo, specialista in Odontoiatria e  Odontoiatra.  Vietata  la
vendita al pubblico. 
  Si  conferma  che  i  medicinali  sopraindicati  non  sono   invece
prescrivibili e somministrabili  per  tutti  gli  altri  usi  clinici
menzionati nella letteratura portata a supporto della  richiesta  del
20 ottobre 2016, protocollo AIFA-STDG-A-13627 del 10  febbraio  2017,
dell'Associazione   italiana    medicina    estetica    odontoiatrica
(S.I.M.E.O) e della Perioral and oral integrated esthetics scientific
international society (P.O.I.E.S.I.S.).