La Banca d'Italia, con provvedimento  del  18  gennaio  2017,  ha
disposto: 
      la  cessione  dei  crediti  in  sofferenza   disposta   con   i
provvedimenti n. 98842 del 26  gennaio  2016  e  n.  1553682  del  30
dicembre 2016 si intende avvenuta senza garanzia della  solvenza  dei
debitori ceduti  (cessione  pro  soluto)  nonche',  anche  in  deroga
all'art. 1266  del  codice  civile,  senza  garanzia  dell'esistenza,
titolarita',  validita',  opponibilita',  esigibilita'  ed  effettivo
incasso dei crediti ceduti e delle garanzia che li assistono. 
      REV e' impegnata a tenere Nuova Banca dell'Etruria e del  Lazio
S.p.A. indenne da ogni rischio e onere (anche per  costi  di  difesa)
nascente dai  o  relativo  ai  citati  crediti  in  sofferenza  e  al
contenzioso  ad  essi  riferibile.  Su  richiesta  di   Nuova   Banca
dell'Etruria e del Lazio S.p.A., REV interviene  ai  sensi  dell'art.
111 del codice di procedura civile nei giudizi riguardanti i  crediti
ceduti, consentendo all'estromissione di Nuova Banca  dell'Etruria  e
del Lazio S.p.A. dai giudizi medesimi.