IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5,  6,  7  e  8  dell'articolo  4  del
predetto decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato  decreto  legislativo  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza  presentata  in  data  4  maggio  2016  dal  Centro
«Syngenta Italia S.p.A.», con sede legale in  via  Gallarate,  139  -
20151 Milano; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti  fitosanitari  effettuata
in data 3 dicembre 2016 presso il Centro «Syngenta Italia S.p.A.»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11  della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 4 maggio
2016, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Syngenta Italia  S.p.A.»,  con  sede  legale  in  via
Gallarate, 139- 20151 Milano, e'  riconosciuto  idoneo  a  proseguire
nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari  volte  ad
ottenere le seguenti informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); 
    dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); 
    incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
194/95); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di  efficacia  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti  settori  di
attivita': 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture ornamentali; 
    colture orticole; 
    concia delle sementi; 
    conservazione post-raccolta; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    nematologia; 
    patologia vegetale; 
    zoologia agraria; 
    fitoregolatori; 
    attivatori delle autodifese della pianta.