IL DIRETTORE GENERALE 
                     per le politiche abitative 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia  economica  e
popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; 
  Visto l'art.  105  delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice
civile; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto  16  marzo  1942,  n.
267; 
  Vista la nota in data 15 giugno 2016 prot. n.  6652  con  la  quale
l'INPS ha comunicato a questa amministrazione che sono  in  corso  le
procedure di vendita degli immobili della cooperativa edilizia «Bruno
Buozzi» con sede in Bruino (TO); 
  Preso atto che dalla visura camerale si rilevato che la cooperativa
in questione ha presentato l'ultimo bilancio al 31  dicembre  2011  e
con ministeriale prot. n. 7571 del 14  luglio  2016  si  invitava  il
Presidente della cooperativa a fornire  dettagliata  relazione  nella
quale si evidenziassero le motivazioni  della  mancata  pubblicazione
dei bilanci delle annualita'  successive  nonche'  a  riferire  sulle
motivazioni che hanno determinato  l'avvio  della  procedura  per  la
vendita degli immobili; 
  Considerato che le cooperative che per  due  anni  consecutivi  non
hanno depositato il bilancio di esercizio possono essere sciolte  per
atto di  autorita'  ex  art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile
dall'Autorita' di vigilanza e  che  la  ministeriale  prot.  n.  7571
costituiva avvio, ai sensi della legge n. 241/90, del procedimento di
scioglimento per atto  d'autorita'  ex  art.  2545-septiesdecies  del
codice civile del sodalizio in oggetto con nomina di  un  commissario
liquidatore; 
  Considerato che il presidente della cooperativa non ha  riscontrato
la ministeriale prot. n. 7571 del 14 luglio  2016  con  la  quale  si
chiedevano delucidazioni in merito alle questioni suddette; 
  Ravvisata  la  necessita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del  codice  civile
con nomina di un commissario liquidatore; 
  Visto il curriculum vitae dell'avv. Simona Rostagno; 
  Vista la ministeriale prot. n. 12750 del 16 dicembre 2016,  con  la
quale e' stato chiesto alla Prefettura di  Torino  di  esprimersi  su
eventuali  impedimenti  all'incarico   di   commissario   liquidatore
all'avv. Simona Rostagno; 
  Tenuto conto che nei termini previsti la Prefettura medesima non ha
dato  riscontro  alla  ministeriale  sopra  citata,  pertanto  questa
Amministrazione puo' procedere all'affidamento di detto incarico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La cooperativa edilizia «Bruno  Buozzi»  con  sede  legale  in  via
Pietro Micca, 15 -  10121  Torino,  e'  sciolta  d'ufficio  ai  sensi
dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile  e  l'avv.  Simona
Rostagno, codice fiscale RSTSMN68C60G674F, domiciliata  in  Corso  Re
Umberto 75 Torino ne e' nominato commissario liquidatore.