LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  (di  seguito:
decreto n. 252/2005), recante «Disciplina delle forme  pensionistiche
complementari»; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005 che  prevede  che
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione  (di  seguito:  COVIP)
esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche  complementari
anche mediante l'emanazione di istruzioni  di  carattere  generale  e
particolare; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n.  252/2005  che
attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni  in  materia
di trasparenza delle forme pensionistiche complementari, sia  per  la
fase  inerente  alla  raccolta  delle  adesioni,   sia   per   quella
concernente l'informativa periodica agli aderenti; 
  Vista  la  propria  deliberazione  del  22  luglio   2010   recante
«Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti»; 
  Vista la propria deliberazione del 25 maggio  2016,  con  la  quale
sono state apportate modifiche alla deliberazione del 31 gennaio 2008
con la quale sono state  dettate  istruzioni  per  la  redazione  del
«Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare»; 
  Vista la propria deliberazione del 25 maggio  2016,  con  la  quale
sono state  apportate  modifiche  alla  deliberazione  COVIP  del  31
ottobre 2006, nella parte relativa allo schema di nota informativa; 
  Vista la propria deliberazione del 25 maggio 2016, con la quale  e'
stato approvato il nuovo regolamento sulle modalita' di adesione alle
forme pensionistiche complementari; 
  Rilevata l'esigenza di modificare la citata  deliberazione  del  22
luglio 2010, recante «Disposizioni in materia di  comunicazioni  agli
iscritti», al  fine  di  adeguarne  il  contenuto  alle  disposizioni
adottate con le deliberazioni del 25 maggio 2016 sopra citate; 
  Visto l'art. 23 della  legge  28  dicembre  2005,  n.  262  recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari»; 
  Ritenuto di  non  dover  sottoporre  la  presente  deliberazione  a
pubblica consultazione in quanto  volta  meramente  ad  adeguare  una
precedente  deliberazione  alle  nuove  disposizioni  adottate  dalla
COVIP,  anche  a  seguito   di   pubbliche   consultazioni,   con   i
provvedimenti normativi del 25 maggio 2016; 
 
                              Delibera 
 
di apportare le  seguenti  modifiche  ed  integrazioni  alla  propria
deliberazione del 22 luglio 2010 recante «Disposizioni in materia  di
comunicazioni agli iscritti»: 
  1. Alla voce 1. COMUNICAZIONE PERIODICA: 
    a) nel paragrafo ADEMPIMENTI: 
      1) il quarto capoverso e' sostituito dal seguente:  «Unitamente
alla comunicazione periodica  e'  trasmesso,  da  parte  delle  forme
pensionistiche  a  cio'  tenute,  il  documento  aggiornato  'La  mia
pensione complementare' versione personalizzata.»; 
      2)  il  quinto  capoverso  e'  sostituito  dal  seguente:   «La
comunicazione periodica e' trasmessa in formato cartaceo  o  mediante
posta elettronica all'indirizzo dell'aderente  previamente  acquisito
dalla forma pensionistica. Il fondo individua  le  modalita'  con  le
quali e' possibile  esprimere  la  scelta  della  trasmissione  della
comunicazione periodica, nonche'  le  modalita'  con  le  quali  tale
scelta puo' essere modificata.»; 
    b) nel paragrafo SCHEMA: 
      1) la seguente frase «"Unitamente alla  presente  comunicazione
e' trasmesso il Progetto esemplificativo personalizzato. Il  progetto
rappresenta una stima dell'evoluzione tempo per tempo della posizione
individuale e dell'importo della prestazione  complementare  attesa"»
e'   sostituita   dalla   seguente:   «"Unitamente   alla    presente
comunicazione  e'   trasmesso   il   documento   'La   mia   pensione
complementare' versione personalizzata.  Il  documento  fornisce  una
proiezione tempo per tempo della posizione individuale e dell'importo
della prestazione complementare attesa." »; 
    c) nel sottoparagrafo PARTE PRIMA DATI  RELATIVI  ALLA  POSIZIONE
INDIVIDUALE: 
      1) nella Sezione 1- Dati identificativi, aggiungere  alla  fine
tra le AVVERTENZE la seguente: «- Si ricorda che i dati personali  in
possesso del Fondo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo
n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati  personali)  e,
in tale ambito, sono trasmessi a soggetti o a  societa'  esterne  che
forniscono servizi strettamente connessi e strumentali  all'attivita'
del fondo medesimo, nonche' alla Commissione di vigilanza  sui  fondi
pensione (COVIP) per i compiti  istituzionali  dell'Autorita',  e  ad
altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente»; 
      2) nella Sezione 2 - Dati riepilogativi al 31 dicembre ****: 
        il secondo capoverso e' sostituito dal  seguente:  «Riportare
il  valore  della  posizione  individuale  alla  fine  dell'anno   di
riferimento secondo le istruzioni contenute nella Sezione  3  nonche'
il  rendimento  e  il  TER  della  linea  di  investimento  prescelta
dall'aderente relativi all'anno di riferimento. Spiegare che il  dato
sul rendimento e' al netto della tassazione e degli oneri sostenuti e
che differisce da quello della posizione individuale, che risente del
momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate, richiamando
la nota alla Tabella Entrate  e  Uscite  -  Sezione  3.  Fornire  una
sintetica spiegazione del significato del TER. Il rendimento e il TER
sono calcolati con la  metodologia  indicata  nello  schema  di  Nota
informativa.»; 
        il punto elenco e' sostituito dal seguente: 
          «- Per i PIP con prestazioni collegate a  gestioni  interne
separate,  indicare  il  tasso  di  rendimento  da  retrocedere  agli
aderenti.» 
      3) nella «Sezione 3 - Posizione individuale maturata»: 
        la nota (²) e' sostituita dalla seguente: «² Precisare che si
tratta  della  variazione  della  posizione  individuale   realizzata
nell'anno di riferimento come risultato della gestione. Spiegare  che
questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla
posizione individuale il rendimento  del  comparto  (Sezione  2),  in
quanto risente dei costi diretti e del momento in cui le entrate e le
uscite si sono realizzate.»; 
        la  seguente  AVVERTENZA:  «E'  importante   che   l'aderente
verifichi  periodicamente  che  le  caratteristiche  della  linea  di
investimento a cui e' iscritto corrispondano  alle  proprie  esigenze
previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell'eta', del
bilancio familiare, degli obiettivi  previdenziali,  della  personale
propensione al rischio  e  di  eventuali  altre  forme  di  risparmio
personale»  e'  sostituita  dalla  seguente:   «E'   importante   che
l'aderente verifichi  periodicamente  che  le  caratteristiche  della
linea di investimento a cui e' iscritto  corrispondano  alle  proprie
esigenze previdenziali. In  tale  verifica  egli  deve  tenere  conto
dell'eta', del reddito, della situazione lavorativa, degli  obiettivi
previdenziali, della possibilita' di  oscillazioni  di  valore  della
posizione individuale e della capacita' di risparmio personale.»; 
        il seguente capoverso: «Indicare il rendimento medio composto
della linea di investimento scelta dall'aderente, su base annua,  nel
corso dell'anno di  riferimento,  degli  ultimi  3,  5,  10  anni  in
confronto con il rendimento del benchmark,  se  previsto  (4  ).»  E'
sostituito dal seguente: «Indicare il rendimento medio composto della
linea di investimento scelta dall'aderente, su base annua, nel  corso
dell'anno di riferimento, degli ultimi 3, 5, 10 anni in confronto con
il rendimento del benchmark, o di altro indicatore di  rendimento  (4
).»; 
        nella nota (4 ), dopo la parola benchmark  sono  aggiunte  le
seguenti parole: «o dell'indicatore di rendimento»; 
      d) nel sottoparagrafo PARTE SECONDA - INFORMAZIONI GENERALI: 
        il seguente capoverso: «Indicare le situazioni  di  conflitto
di interesse rilevanti ai sensi dell'art. 8,  comma  7,  del  decreto
ministeriale Tesoro n. 703/1996» e' soppresso; 
        nell'ottavo capoverso  il  terzo  alinea  e'  sostituito  dal
seguente «- il motore di calcolo che  consente  la  realizzazione  di
simulazioni personalizzate  dell'evoluzione  tempo  per  tempo  della
propria  posizione  individuale  e  dell'importo  della   prestazione
complementare  attesa  (La  mia  pensione   complementare,   versione
personalizzata)». 
    3. Alla voce 3. ALTRE INFORMATIVE IN CORSO D'ANNO: 
      a) il penultimo capoverso e' sostituito dal seguente:  «Per  le
forme pensionistiche complementari non v'e' obbligo di  pubblicazione
periodica del valore unitario della quota. Infatti,  considerato  che
l'orizzonte temporale rilevante  per  la  valutazione  dell'andamento
degli investimenti dei fondi  pensione  e'  il  medio-lungo  termine,
l'informativa fornita agli iscritti nei documenti diffusi  dai  fondi
risulta soddisfacente a realizzare la suddetta finalita'.». 
  La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Le forme pensionistiche complementari adeguano i  propri  documenti
alla presente deliberazione entro il 31 maggio 2017 e entro tale data
provvedono all'invio delle comunicazioni periodiche per l'anno  2017,
secondo il  nuovo  schema  risultante  per  effetto  delle  modifiche
approvate in data odierna. 
    Roma, 22 febbraio 2017 
 
                                                Il Presidente: Padula