IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale all'Agenzia delle entrate di una rendicontazione paese per paese, che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attivita' economica effettiva, da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello in cui e' presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche; Visto l'art. 1, comma 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che estende il predetto obbligo di trasmissione della rendicontazione anche alle societa' controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante obbligata alla redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese; Vista la direttiva 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva 77/799/CEE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva 77/799/CEE; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010; Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione; Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010; Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni derivanti dalla rendicontazione paese per paese (Country-by-Country reporting), firmato a Parigi il 27 gennaio 2016, e le successive sottoscrizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale prevede che l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare gli articoli 13, 24, comma 1, lettera a), 42, 43, comma 1, lettera c) e 66 del medesimo decreto legislativo; Considerata la necessita' di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione paese per paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attivita' economica effettiva; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto, si intende: 1) «gruppo»: un insieme di imprese collegate tramite la proprieta' o il controllo, tenuto a redigere il bilancio consolidato ai fini della rendicontazione finanziaria secondo i principi contabili applicabili nella propria giurisdizione di residenza fiscale, o che vi sarebbe tenuto qualora le partecipazioni al capitale di una di queste imprese fossero negoziate in un mercato regolamentato; 2) impresa: qualsiasi soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), numeri 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 che esercita un'attivita' economica; 3) «gruppo di imprese multinazionali» o «gruppo multinazionale»: qualsiasi gruppo, diverso da un gruppo multinazionale escluso, che comprende due o piu' imprese aventi la residenza fiscale in giurisdizioni diverse, ovvero un'impresa residente ai fini fiscali in una giurisdizione e soggetta ad imposte in un'altra, per le attivita' ivi svolte attraverso una stabile organizzazione; 4) «gruppo di imprese multinazionali escluso»: un gruppo di imprese multinazionali, i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono, in relazione a ciascun periodo d'imposta precedente quello in cui e' presentata la rendicontazione, inferiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro al 1° gennaio 2015, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale periodo d'imposta precedente; 5) «entita' appartenente al gruppo»: a) un'impresa distinta di un gruppo multinazionale che e' inclusa nel bilancio consolidato del gruppo ai fini della rendicontazione finanziaria, o che lo sarebbe qualora le partecipazioni al capitale di tale impresa fossero negoziate in mercati regolamentati; b) un'impresa esclusa dal bilancio consolidato del gruppo multinazionale unicamente a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza; c) una stabile organizzazione di un'impresa distinta del gruppo multinazionale di cui alle precedenti lettere a) o b) tenuta alla redazione di un bilancio distinto per la stabile organizzazione ai fini della rendicontazione finanziaria o ai fini normativi, fiscali o di controllo interno della gestione; 6) «entita' tenuta alla rendicontazione»: la controllante capogruppo, la supplente della controllante capogruppo o qualsiasi entita' appartenente al gruppo di cui all'art. 2 del presente decreto, tenuta a presentare nella propria giurisdizione di residenza fiscale una rendicontazione paese per paese, conforme ai requisiti di cui all'art. 4, per conto del gruppo multinazionale; 7) «controllante capogruppo»: l'entita' appartenente al gruppo multinazionale che controlla, direttamente o indirettamente, una o piu' entita' appartenenti allo stesso gruppo, che e' tenuta a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili generalmente applicabili nella propria giurisdizione di residenza fiscale, o che vi sarebbe tenuta qualora le partecipazioni al capitale di una delle imprese del gruppo multinazionale fossero negoziate in mercati regolamentati e che non e' controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo; 8) «entita' designata»: l'entita' appartenente al gruppo multinazionale tenuta a presentare la rendicontazione paese per paese quando si verifica la condizione di cui all'art. 2, comma 4; 9) «supplente della controllante capogruppo»: l'entita' appartenente al gruppo multinazionale indicata da detto gruppo ai sensi dell'art. 2 comma 6 come unica sostituta della controllante capogruppo per presentare la rendicontazione paese per paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale per conto del gruppo, quando si verifica una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del presente decreto; 10) «periodo di imposta»: periodo contabile annuale in relazione al quale la controllante capogruppo redige il bilancio consolidato del gruppo di imprese multinazionali; 11) «periodo di imposta di rendicontazione»: periodo di imposta i cui risultati finanziari e operativi sono riportati nella rendicontazione paese per paese, di cui all'art. 4 del presente decreto; 12) «Accordo internazionale»: la Convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, qualsiasi convenzione o accordo fiscale bilaterale o multilaterale sullo scambio di informazioni fiscali, di cui l'Italia e' parte e i cui termini forniscono la base giuridica per lo scambio, anche automatico, di informazioni fiscali tra giurisdizioni; 13) «Accordo qualificante tra Autorita' competenti»: un accordo stipulato tra i rappresentanti autorizzati di giurisdizioni parti di un accordo internazionale, in virtu' del quale opera lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese tra le medesime; con riferimento agli Stati membri dell'Unione europea, la direttiva 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, equivale alla presenza di un accordo qualificante tra autorita' competenti; 14) «bilancio consolidato»: il bilancio di un gruppo multinazionale nel quale le attivita', le passivita', i redditi, i costi e i flussi di cassa della controllante capogruppo e delle entita' appartenenti al gruppo sono presentati come quelli di una unica entita' economica; 15) «inadempienza sistemica»: la situazione in cui una giurisdizione, pur avendo in vigore con l'Italia un accordo qualificante tra autorita' competenti, ha sospeso lo scambio automatico, per motivi diversi da quelli indicati in tale accordo, oppure ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente all'Italia le rendicontazioni paese per paese in suo possesso, relative ai gruppi multinazionali di cui fanno parte societa' residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero relative a stabili organizzazioni in Italia di societa' estere.