IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il  decreto  in  data  9  settembre  1994  con  il  quale  la
«S.A.I.G.A. - Scuola di individual psicologia per psicoterapeuti»  e'
stata abilitata ad istituire e ad attivare,  nella  sede  di  Torino,
corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del
richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'istituto predetto,  alle  disposizioni
del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi  ammissibili  a
ciascun anno di corso da 15 a 19 unita' e, per l'intero corso,  a  76
unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 13 aprile 2016; 
  Vista la favorevole  valutazione  tecnica  di  congruita'  espressa
dalla  predetta  Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca  nella  riunione  del  3  agosto  2016,
trasmessa  con  nota  prot.  2225  del  4  agosto  2016,  subordinata
all'integrazione  dell'adeguamento   temporale   del   contratto   di
locazione; 
  Vista la documentazione integrativa inviata dall'Istituto con  nota
del 23 gennaio 2017, relativa all'adeguamento temporale del contratto
di locazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La   «S.A.I.G.A.   -   Scuola   di   individual   psicologia    per
psicoterapeuti», abilitata con decreti in data 9 settembre 1994 e  25
maggio 2001 ad istituire e ad  attivare,  nella  sede  principale  di
Torino, corsi di formazione in psicoterapia ai sensi del  regolamento
adottato con decreto  ministeriale  11  dicembre  1998,  n.  509,  e'
autorizzata ad  aumentare  il  numero  degli  allievi  ammissibili  a
ciascun anno di corso a 19 unita' e, per l'intero corso, a 76 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 febbraio 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini