IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del  commissario   liquidatore   «laddove   il   totale   dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad euro 25.000,00»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerato che la pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana di un provvedimento rivolto ad una pluralita'  di
societa' cooperative per lo scioglimento senza nomina di  commissario
liquidatore delle stesse viene ritenuto congruo in quanto, ex art. 8,
comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, «qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia  possibile  o  risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di
pubblicita' idonee di volta in volta  stabilite  dall'amministrazione
medesima», dato che i destinatari della comunicazione sono  risultati
irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione e che per gli stessi
non e' stato possibile ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare
per la comunicazione di avvio del procedimento; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7  e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990, n.  241,  in  data  10  dicembre  2016,  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  288,  e'  stato  pubblicato
l'avviso dell'avvio del procedimento per  lo  scioglimento  per  atto
dell'autorita' senza nomina del  commissario  liquidatore  di  n.  63
societa' cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Umbria  e
Veneto, ai sensi delle norme sopra indicate; 
  Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra
documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalla
sopra citata disposizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono sciolte, senza  nomina  del  commissario  liquidatore,  le  63
societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte
integrante del presente decreto.