IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la determinazione AIFA n.  241/2017  del  16  febbraio  2017,
concernente la definizione del regime di fornitura e dei prescrittori
per i  medicinali  Botox  e  Dysport  a  base  del  principio  attivo
neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A  utilizzati  a  scopo
terapeutico, pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale n. 54 del 6 marzo 2017; 
  Considerato che per il medicinale Dysport occorre  provvedere  alla
rettifica della determinazione suddetta,  per  errore  materiale  ivi
contenuto; 
  Visti gli atti d'Ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Rettifica della determinazione AIFA n. 241/2017 del 16 febbraio 2017,
  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
  Serie generale n. 54 del 6 marzo 2017 
  E' rettificata, nei termini che seguono, la determinazione AIFA  n.
241/2017 del 16 febbraio 2017, concernente la definizione del  regime
di fornitura e dei prescrittori per i medicinali Botox  e  Dysport  a
base del principio attivo neurotossina di  Clostridium  Botulinum  di
tipo A utilizzati a  scopo  terapeutico,  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  54  del  6
marzo 2017: 
    l'art. 1 (Definizione del regime di fornitura e dei  prescrittori
per i  medicinali  Botox  e  Dysport  a  base  del  principio  attivo
neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A  utilizzati  a  scopo
terapeutico), laddove e' riportato: 
      Per  il  medicinale  Dysport,  limitatamente  alle  indicazioni
terapeutiche approvate: 
        Da: ad  uso  esclusivo  in  centri  ospedalieri  e  strutture
assimilabili   e   da   specialisti:   Neurologo   (Neuropsichiatra),
Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in  medicina  fisica  e
riabilitativa,  Neurofisiopatologo,  Oculista,  Ortopedico,  Urologo,
Dermatologo. Vietata la vendita al pubblico. 
        A:  ad  uso  esclusivo  in  centri  ospedalieri  e  strutture
assimilabili   e   da   specialisti:   Neurologo   (Neuropsichiatra),
Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in  medicina  fisica  e
riabilitativa,  Neurofisiopatologo,  Oculista,  Ortopedico,  Urologo,
Dermatologo, specialista in Odontoiatria e  Odontoiatra.  Vietata  la
vendita al pubblico. 
  e' rettificato come di seguito: 
      Per  il  medicinale  Dysport,  limitatamente  alle  indicazioni
terapeutiche approvate: 
        Da: ad  uso  esclusivo  in  centri  ospedalieri  e  strutture
assimilabili   e   da   specialisti:   Neurologo   (Neuropsichiatra),
Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in  medicina  fisica  e
riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico.  Vietata  la
vendita al pubblico. 
        A:  ad  uso  esclusivo  in  centri  ospedalieri  e  strutture
assimilabili   e   da   specialisti:   Neurologo   (Neuropsichiatra),
Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in  medicina  fisica  e
riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico,  specialista
in Odontoiatria e Odontoiatra. Vietata la vendita al pubblico.