IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  3
novembre 2016, in particolare l'art. 1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  21/2010  della  Commissione  del  12
gennaio 2010 con il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette, la denominazione di origine protetta «Pistacchio  Verde  di
Bronte»; 
  Considerato che, e' stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del
regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 332/2017 della Commissione
del 14 febbraio  2017,  e'  stata  accolta  la  modifica  di  cui  al
precedente capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte»,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte», nella
stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE)  n.
332/2017 della Commissione del 14 febbraio 2017. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di
origine  protetta  «Pistacchio  Verde  di  Bronte»,  sono  tenuti  al
rispetto dell'allegato disciplinare  di  produzione  e  di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 1° marzo 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi