IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  37
del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di
strumenti  informatici  e  telematici  nel  processo  tributario   in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39,  comma  8,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto l'art.  3,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale  23
dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno  o  piu'  decreti
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  le
regole  tecniche-operative  per  l'uso  di  strumenti  informatici  e
telematici nell'ambito del processo tributario; 
  Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, recante  le  specifiche
tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario,  in
attuazione del citato art. 3, comma 3, del  decreto  ministeriale  23
dicembre 2013, n. 163, con il quale, tra l'altro, e'  stato  attivato
il processo tributario telematico nelle Regioni Toscana e Umbria; 
  Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2016 (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016), con il quale e'  stato
attivato il processo tributario  telematico  nelle  Regioni  Abruzzo,
Molise, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto; 
  Visto il decreto direttoriale  del  15  dicembre  2016  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016), con  il  quale
si prevede l'attivazione del  processo  tributario  telematico  nelle
Regioni   Campania,    Basilicata,    Puglia,    Lazio,    Lombardia,
Friuli-Venezia  Giulia,  Marche,  Calabria,  Sicilia,  Sardegna,  Val
d'Aosta, province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art. 16-bis del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, come introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera  h),  del  decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, che dispone «Le  notificazioni
tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria
possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni  contenute
nel decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23  dicembre
2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione»; 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  recante
il Codice dell'amministrazione digitale (CAD),  che  prevede  che  le
pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  ad  accettare  i  pagamenti
elettronici,    tramite    la     piattaforma     tecnologica     per
l'interconnessione   e   l'interoperabilita'   tra    le    pubbliche
amministrazioni e i prestatori di  servizi  di  pagamento  abilitati,
messa a disposizione dall'AgID, attraverso  il  Sistema  pubblico  di
connettivita'; 
  Vista la nota n. 17433 del  23  novembre  2015,  con  la  quale  il
Dipartimento delle  finanze  ha  aderito  al  Sistema  dei  pagamenti
informatici a favore delle pubbliche amministrazioni - infrastruttura
(pagoPA) di cui all'art. 81, comma 2-bis del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82  (CAD)  -  predisposto  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale; 
  Ritenuto di attivare progressivamente, nelle regioni in cui risulta
operativo il processo tributario telematico, il pagamento  telematico
del contributo unificato  tributario  tramite  «pagoPA»,  piattaforma
messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia digitale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il pagamento del contributo  unificato  tributario  puo'  essere
effettuato tramite il nodo dei pagamenti - SPC (pagoPA) a decorrere: 
    a) dal 15 marzo 2017, per i depositi  telematici  dei  ricorsi  e
appelli presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni  tributarie
presenti nella Regione Toscana; 
    b) dal 15 aprile 2017, per i depositi telematici  dei  ricorsi  e
appelli presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni  tributarie
presenti nella Regione Lazio.