IL DIRETTORE GENERALE della giustizia penale Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (d'ora in avanti denominato T.U.); Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, contenente le norme di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, ed in particolare l'art. 12 che ha apportato modifiche al T.U.; Visto, in particolare, l'art. 42, comma 1-bis, del T.U., introdotto dall'art. 12 sopra citato, il quale prevede che le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di cui all'art. 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali; Visto in particolare, altresi', l'art. 29-bis del T.U., il quale prevede che le modalita' di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21, 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'art. 42, comma 1-bis; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75, recante le norme di attuazione della decisione 2009/316/GAI, relativa all'istituzione del sistema ECRIS, in applicazione dell'art. 11 della decisione quadro 2009/315/GAI; Visto altresi' il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73, contenente le norme di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri in occasione di un nuovo procedimento penale; Visto il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 gennaio 2007, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del T.U.; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Considerato che il sistema ECRIS e' entrato in esercizio in data 27 aprile 2012; Considerata la necessita' di ottemperare a quanto previsto dall'art. 42, comma 1-bis, del T.U.; Rilevata la necessita' di adeguare il sistema informativo automatizzato del casellario in relazione alle nuove disposizioni di cui ai decreti legislativi 12 maggio 2016, nn. 74, 75 e 73; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Decreta: Art. 1 Principi ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le regole procedurali di carattere tecnico operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali, in conformita' con le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75. 2. Il presente decreto stabilisce altresi' le regole di funzionamento del SIC in relazione al casellario giudiziale europeo, ad integrazione del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 gennaio 2007. 3. Titolare del trattamento dei dati di cui al presente decreto e' il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito e' istituito l'ufficio centrale.