IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia penale 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313, contenente il testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, del casellario dei
carichi  pendenti,  dell'anagrafe   delle   sanzioni   amministrative
dipendenti  da  reato,  dell'anagrafe  dei  carichi  pendenti   degli
illeciti  amministrativi  dipendenti  da  reato  (d'ora   in   avanti
denominato T.U.); 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74,  contenente  le
norme di attuazione della  decisione  quadro  2009/315/GAI,  relativa
all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli  Stati  membri
di informazioni estratte dal casellario giudiziale, ed in particolare
l'art. 12 che ha apportato modifiche al T.U.; 
  Visto, in particolare, l'art. 42, comma 1-bis, del T.U., introdotto
dall'art. 12 sopra citato, il quale prevede che le regole procedurali
di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra  i  casellari
giudiziali europei sono stabilite con  decreto  del  Ministero  della
giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di
cui all'art. 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia  digitale  e
il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Visto in particolare, altresi', l'art. 29-bis del  T.U.,  il  quale
prevede che le modalita' di rilascio  dei  certificati  di  cui  agli
articoli 21, 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite  con  il  decreto
dirigenziale di cui all'art. 42, comma 1-bis; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  75,  recante  le
norme  di   attuazione   della   decisione   2009/316/GAI,   relativa
all'istituzione del sistema ECRIS, in applicazione dell'art. 11 della
decisione quadro 2009/315/GAI; 
  Visto altresi' il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  73,
contenente  le   norme   di   attuazione   della   decisione   quadro
2008/675/GAI,  relativa  alla  considerazione  delle   decisioni   di
condanna tra Stati membri  in  occasione  di  un  nuovo  procedimento
penale; 
  Visto il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del  25
gennaio 2007, recante le  regole  procedurali  di  carattere  tecnico
operativo per l'attuazione del T.U.; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali); 
  Considerato che il sistema ECRIS e' entrato in esercizio in data 27
aprile 2012; 
  Considerata  la  necessita'  di  ottemperare  a   quanto   previsto
dall'art. 42, comma 1-bis, del T.U.; 
  Rilevata  la  necessita'  di  adeguare   il   sistema   informativo
automatizzato del casellario in relazione alle nuove disposizioni  di
cui ai decreti legislativi 12 maggio 2016, nn. 74, 75 e 73; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Principi ed ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  regole  procedurali   di
carattere tecnico operativo relative  agli  scambi  tra  i  casellari
giudiziali, in conformita' con le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 75.   
  2.  Il  presente  decreto  stabilisce   altresi'   le   regole   di
funzionamento del SIC in relazione al casellario giudiziale  europeo,
ad  integrazione  del  decreto  dirigenziale  del   Ministero   della
giustizia del 25 gennaio 2007. 
  3. Titolare del trattamento dei dati di cui al presente decreto  e'
il Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia, nel cui ambito e' istituito l'ufficio centrale.