IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del ministro della salute, di concerto con i ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto con cui la  societa'  Novartis  Europharm  LTD  e'
stata  autorizzata  all'immissione  in  commercio  della  specialita'
medicinale «Glivec»; 
  Vista la determinazione n. 1522 del  13  gennaio  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 25, Supplemento ordinario
n.  21  del  1°   febbraio   2010,   recante   «Aggiornamento   della
classificazione, ai fini della fornitura,  di  medicinali  rimborsati
dal Servizio sanitario nazionale»; 
  Vista la determinazione n. 1522 del  2  novembre  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 261 del 8 novembre  2010,
recante «Riclassificazione del regime di rimborsabilita' - PHT»; 
  Vista la determinazione n. 200  del  5  febbraio  2016,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 49 del 29  febbraio  2016
recante «Definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i
medicinali a base del principio attivo imatinib»; 
  Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella  seduta
del 18 gennaio 2017 che ha stabilito che per il  medicinale  «Glivec»
sia introdotto il PT per le sole indicazioni: trattamento di pazienti
adulti con  tumori  stromali  del  tratto  gastro-intestinale  (GIST)
maligni non operabili e /o metastatici, positivi  al  Kit  (CD  117);
trattamento adiuvante di pazienti adulti con significativo rischio di
recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117); i  pazienti
con rischio di recidiva basso o molto basso non  dovrebbero  ricevere
il trattamento adiuvante, precisando altresi' come rimanga  invariato
il regime di fornitura e la fascia di  rimborsabilita'  per  tutti  i
medicinali a base di imatinib (A/-PHT/RNRL); 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Introduzione piano terapeutico 
 
  Per l'utilizzo della specialita' medicinale  GLIVEC,  relativamente
al trattamento di pazienti adulti  con  tumori  stromali  del  tratto
gastro-intestinale (GIST) maligni non  operabili  e  /o  metastatici,
positivi al Kit (CD 117)  e  al  trattamento  adiuvante  di  pazienti
adulti con significativo rischio di recidiva dopo resezione  di  GIST
positivi al Kit (CD 117), e' introdotto il Piano terapeutico (PT)  di
cui all' allegato 1 della presente determinazione, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale. 
  Per tutte le altre indicazioni  rimangono  invariate  le  modalita'
prescrittive gia' in vigore. 
  Restano invariate le altre condizioni negoziali.