IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio  2014,   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il decreto del 30  gennaio  2017  con  il  quale  sono  stati
ri-registrati  i  prodotti  fitosanitari  Turfene  L  n.  reg.  7368,
Dicoturf  n.  reg.  10461,  Turfene  Plus  n.  reg.  15291,  a   nome
dell'impresa Diachem  S.p.a.  con  sede  in  via  Tonale,  15  Albano
Sant'Alessandro (BG) e Driver n.  reg.  10263,  Foglialarga  n.  reg.
10391 a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l con sede in Viale Luigi
Majno, 17 - 20122 Milano, contenenti le  sostanze  attive  Dicamba  e
Mecoprop-p; 
  Vista la comunicazione dell'impresa  Diachem  S.p.a.  titolare  del
dossier nella quale dichiara  di  aver  erroneamente  presentato  una
classificazione CLP non conforme, inserendo il pittogramma GHS07  non
necessario; 
  Considerato che l'etichetta dei prodotti fitosanitari afferenti  al
sopracitato dossier allegate al decreto del 30 gennaio 2017 riportano
tale pittogramma; 
  Visto il parere favorevole dell'istituto valutatore alla  omissione
del pittogramma GHS07,  in  quanto  non  previsto  per  la  specifica
classificazione dei prodotti fitosanitari in questione; 
  Ritenuto di  modificare  le  etichette  allegate  di  cui  trattasi
omettendo il pittogramma GHS07 dal riquadro EU; 
 
                              Decreta: 
 
  E' autorizzata  la  modifica  delle  etichette  relativamente  alla
classificazione CLP per i prodotti fitosanitari  TURFENE  L  n.  reg.
7368, DICOTURF n. reg. 10461, TURFENE PLUS  n.  reg.  15291,  a  nome
dell'impresa  Diachem  S.p.a  con  sede  in  via  Tonale,  15  Albano
Sant'Alessandro (BG) e DRIVER n.  reg.  10263,  FOGLIALARGA  n.  reg.
10391 a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l con sede in Viale Luigi
Majno, 17 - 20122 Milano, contenenti le  sostanze  attive  Dicamba  e
Mecoprop-p. 
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del   presente   decreto
l'allegato fac-simile delle etichette con le quali i prodotti  devono
essere posti in commercio. 
  Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, i titolari
delle  autorizzazioni  sono  tenuti  a   rietichettare   i   prodotti
fitosanitari, ri-registrati secondo i principi uniformi,  non  ancora
immessi in commercio e a fornire ai rivenditori  un  facsimile  delle
nuove etichette per le confezioni dei prodotti  giacenti  presso  gli
esercizi    di    vendita    al    fine    della     sua     consegna
all'acquirente/utilizzatore finale. 
  Sono altresi' tenuti ad adottare  ogni  iniziativa,  nei  confronti
degli utilizzatori, idonea ad  assicurare  un  corretto  impiego  dei
prodotti fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 febbraio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco