IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visti i decreti del 12  febbraio  2013  con  il  quale  sono  stati
ri-registrati i prodotti fitosanitari Titus n. reg.  8130,  Executive
n. reg. 14294,  e  del  16  febbraio  2016  con  il  quale  e'  stato
registrato il prodotto fitosanitario Executive Gold  n.  reg.  16565,
contenenti la sostanza attiva rimsulfuron,  a  nome  dell'Impresa  Du
Pont de Nemours Italiana S.r.l., con sede legale in Via Pontaccio, 10
Milano; 
  Viste le note presentate dall'impresa Du Pont de  Nemours  Italiana
S.r.l., titolare del dossier sopracitato, con le quali ha  presentato
la documentazione ed i  dati  tecnico  scientifici,  richiedendo  nel
contempo  l'eliminazione  della  frase  «per  proteggere   le   acque
sotterranee non applicare  su  suoli  contenenti  un  percentuale  di
sabbia superiore al 80%» inserita in etichetta  nel  paragrafo  delle
prescrizioni supplementari; 
  Vista    la    valutazione    favorevole     dell'istituto     ASST
Fatebenefratelli-Sacco Polo Universitario /Centro internazionale  per
gli antiparassitari  e  la  prevenzione  sanitaria,  in  merito  alla
documentazione  presentata  dall'impresa  sopra  citata  al  fine  di
eliminare suddetta prescrizione supplementare; 
  Ritenuto di  modificare  le  etichette  allegate  di  cui  trattasi
eliminando suddetta prescrizione supplementare; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  autorizzata  la   modifica   delle   etichette   dei   prodotti
fitosanitari TITUS n. reg. 8130, EXECUTIVE n. reg.  14294,  EXECUTIVE
GOLD n. reg. 16565 a base della sostanza attiva  rimsulfuron  a  nome
dell'Impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., con sede  legale  in
Via Pontaccio, 10 Milano, relativamente all'eliminazione della frase:
«per  proteggere  le  acque  sotterranee  non  applicare   su   suoli
contenenti un percentuale di sabbia superiore al 80%» inserita  nelle
prescrizioni supplementari,  preparato  negli  stabilimenti  e  nelle
taglie gia' autorizzati. 
  Sono approvate quale parte  integrante  del  presente  decreto  gli
allegati fac-simile delle etichette con le quali  i  prodotti  devono
essere posti in commercio. 
  Entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del  presente  decreto,  il
titolare dell'autorizzazione e' tenuto  a  rietichettare  i  prodotti
fitosanitari, ri-registrati secondo i principi uniformi,  non  ancora
immessi in commercio e a fornire ai rivenditori  un  facsimile  delle
nuove etichette per le confezioni dei prodotti  giacenti  presso  gli
esercizi    di    vendita    al    fine    della     sua     consegna
all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi'  tenuto  ad  adottare
ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli  utilizzatori,   idonea   ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni.». 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 marzo 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco