IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10,  recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della  Commissione
del 15 giugno  2016,  che  modifica  l'allegato  del  regolamento  di
540/2011, per quanto riguarda la proroga dei periodi di  approvazione
di alcune sostanze attive tra cui deltametrina, fino  al  31  ottobre
2017; 
  Vista la domanda presentata in data 6 settembre  2016  dall'impresa
Sharda Cropchem Espana S.L., con sede  legale  in  Edificio  Atalayas
Business Center, Carril Condomina n. 3, 12  th  Floor  30006  Murcia,
Spagna, finalizzata  al  rilascio  dell'autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario «Granprotec» a base della sostanza attiva deltametrina,
secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista  dall'art.
40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Repubblica
Ceca,  e'  stata  esaminata  e  valutata   positivamente   da   parte
dell'Istituto convenzionato, Istituto superiore di sanita'; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016; 
  Viste le note del 29 dicembre 2016 e 27 gennaio 2017 con  le  quali
e'   stato   richiesto   all'impresa   di   inviare   la   pertinente
documentazione necessaria a completare il suddetto iter autorizzativo
e  ulteriore  documentazione  tecnico-scientifica   richiesta   senza
pregiudizio per l'iter di autorizzazione,  da  presentarsi  entro  12
mesi dalla data del presente decreto; 
  Viste le note pervenute in data 23 gennaio 2017 e 1° febbraio  2017
da cui risulta che  la  suddetta  impresa  ha  ottemperato  a  quanto
richiesto dall'ufficio; 
  Ritenuto di  autorizzare  il  prodotto  fitosanitario  fino  al  31
ottobre 2017,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva deltametrina; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa  Sharda  Cropchem  Espana  S.L.,  con  sede  in  Edificio
Atalayas Business Center, Carril Condomina n. 3, 12  th  Floor  30006
Murcia, Spagna, e' autorizzata fino al 31 ottobre 2017, ad  immettere
in commercio il  prodotto  fitosanitario  GRANPROTEC,  a  base  della
sostanza attiva deltametrina, con la composizione e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  L'impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici
aggiuntivi sopra indicati nei termini di cui in premessa. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Repubblica Ceca. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dagli
stabilimenti delle imprese: 
    Laboratorios Sirga S.A. - Carrer Jaume I, n. 7-46560 Massalfassar
(Valencia) Spagna; 
    Spachem S.L. - Pol. Ind. Guadasequies 46839 (Valencia) Spagna. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie  da  ml  250-500  e  litri
1-5-10-20. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16872. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 14 febbraio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco