IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in  data  7  luglio  2016  dall'Impresa
Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano - Viale Certosa 130,
finalizzata   al   rilascio    dell'autorizzazione    del    prodotto
fitosanitario «Valiant Flash» a base delle sostanze attive Cymoxanil,
Folpet e Fosetil alluminio, secondo la procedura  del  riconoscimento
reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 della  Commissione
del  25  maggio  2011,  recante  disposizioni   di   attuazione   del
regolamento di 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,  per
quanto riguarda l'elenco delle  sostanze  attive  approvate  tra  cui
Cimoxanil, fino al 31 agosto 2019; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 678/2014 della  Commissione
del 19 giugno  2014,  che  modifica  l'allegato  del  regolamento  di
540/2011, per quanto riguarda la proroga dei periodi di  approvazione
di alcune sostanze attive tra  cui  Fosetil  alluminio,  fino  al  30
aprile 2018; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della  Commissione
dell'11 marzo  2015,  che  modifica  l'allegato  del  regolamento  di
540/2011, per quanto riguarda la proroga dei periodi di  approvazione
di alcune sostanze attive tra cui Folpet, fino al 31 luglio 2018; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato  membro  Francia,
e' stata esaminata e valutata positivamente  da  parte  dell'Istituto
convenzionato ICPS (Centro internazionale per gli  antiparassitari  e
la prevenzione sanitaria); 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui  al decreto
ministeriale 30 marzo 2016; 
  Vista la nota del 27 dicembre 2016 con la quale e' stato  richiesto
all'Impresa di inviare  la  pertinente  documentazione  necessaria  a
completare il suddetto iter autorizzativo e ulteriore  documentazione
tecnico-scientifica da presentarsi  entro  24  mesi  dalla  data  del
presente decreto; 
  Vista la nota pervenuta in data 25 gennaio 2017 da cui risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 agosto
2019,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
Cimoxanil; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano -  Viale
Certosa 130, e' autorizzata fino al 31 agosto 2019, ad  immettere  in
commercio il prodotto  fitosanitario  VALIANT  FLASH,  a  base  delle
sostanze  attive  Cymoxanil,  Folpet  e  Fosetil  alluminio  con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Francia. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dagli
stabilimenti delle imprese: 
    Bayer AG - Dormagen (Germania); 
    Bayer SAS - Marle sur Serre (Francia); 
    Bayer SAS - Villefranche (Francia); 
    Bayer CropScience (China) Co.Ltd. - Hangzhou (Cina); 
    Bayer CrpSciene Limited - Gujarat (India); 
    Bayer CropScience LP - Kansas City (USA); 
    Exwold Technologies  Ltd -  Hartlepool  (Gran  Bretagna);  Schirm
GmbH - Lübeck (Germania); 
    SBM Formulation S.A. - Beziers Cedex (Francia); 
    Agraform LLC - St. Louis (USA); 
  nonche' formulato negli  stabilimenti  sopracitati  e  confezionato
nello stabilimento dell'Impresa Bayer  CropScience  S.r.l.  -  Filago
(BG). 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 1-2-3-5-10. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16820. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 17 febbraio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco