IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2014  della  commissione  dell'11
dicembre   2014   che   approva   la   sostanza    attiva    bacillus
amyloliquefaciens  sottospecie  plantarum  ceppo  D747  a  norma   al
regolamento (CE) n. 1107/2009, fino  al  31  marzo  2025  e  modifica
l'allegato del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  540/2011  della
commissione; 
  Visto il decreto del 7 febbraio  2012,  modificato  successivamente
con decreti di cui l'ultimo in data 27 febbraio 2015, con il quale e'
stato  provvisoriamente  autorizzato  al   n.   15302   il   prodotto
fitosanitario denominato  «Amylo-X»  contenente  la  sostanza  attiva
bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747,  a  nome
dell'Impresa CBC (Europe) Srl, con sede legale in Nova Milanese (MB),
via E. Majorana n. 2; 
  Vista la richiesta presentata in data 7  maggio  2015  dall'impresa
medesima, volta ad ottenere la ri-registrazione, ai  sensi  dell'art.
80 del reg. (CE)  n.  1107/2009,  secondo  i  principi  uniformi  del
prodotto  fitosanitario  in  questione   sulla   base   del   dossier
presentato, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del  citato
decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n.  545/2011
della commissione; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a  quanto  previsto  dal
regolamento 1316/2014, nei tempi e nelle forme da esso  stabiliti  ed
in conformita'  alle  condizioni  definite  per  la  sostanza  attiva
bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della
valutazione del sopracitato fascicolo «Amylo-X», svolta dalla  Scuola
superiore di studi universitari e di  perfezionamento  Sant'Anna,  al
fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi  fino
al 31 marzo 2025, alle nuove condizioni di impiego; 
  Vista la nota dell'ufficio del 20 dicembre 2016  con  la  quale  e'
stata richiesta  la  documentazione  di  completamento  dell'iter  di
ri-registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data  21  dicembre  2016  con  la  quale
l'impresa medesima ha presentato la documentazione  di  completamento
dell'iter di ri-registrazione; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  dei  prodotti  fitosanitari  sotto
indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.; 
  Ritenuto di ri-registrare il prodotto fitosanitario  in  questione,
fino al 31  marzo  2025,  termine  dell'approvazione  della  sostanza
attiva bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum  ceppo  D747,
alle  condizioni  definite  dalla  valutazione  secondo  i   principi
uniformi di cui all'allegato VI del  regolamento  (CE)  n.  546/2011,
sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato  III
del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel  reg.  (UE)
n. 545/2011 della commissione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del  sopra  citato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  31  marzo  2025,  data   di   scadenza
dell'approvazione della sostanza  attiva  bacillus  amyloliquefaciens
sottospecie plantarum ceppo D747, il prodotto  fitosanitario  AMYLO-X
riportato in allegato, a nome dell'Impresa CBC (Europe) Srl, con sede
legale in Nova Milanese (MB), via E. Majorana n. 2,  autorizzato  con
le condizioni e sulle colture  indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Entro 30 giorni dalla notifica del presente  decreto,  il  titolare
dell'autorizzazione   e'   tenuto   a   rietichettare   il   prodotto
fitosanitario  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire  ai
rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le  confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuto  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato, in via amministrativa,  all'impresa
interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 10 febbraio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco