IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
concernente l'individuazione degli  enti  strutturalmente  deficitari
sulla base dell'apposita tabella, da  allegare  al  rendiconto  della
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali  almeno  la  meta'
presentino valori deficitari; 
  Visto l'art. 228, comma 5,  secondo  periodo,  del  citato  decreto
legislativo il quale stabilisce  che  la  tabella  dei  parametri  di
riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e'  allegata
anche al certificato del rendiconto; 
  Visto l'art. 243 del predetto decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che sono  sottoposti  ai
controlli centrali in  materia  di  copertura  del  costo  di  alcuni
servizi gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie  di
cui al richiamato art. 242, gli enti locali  che  non  presentino  il
certificato al rendiconto della gestione, gli  enti  locali  che  non
hanno approvato nei termini di legge  il  rendiconto  della  gestione
sino all'adempimento, nonche' gli enti locali che hanno deliberato lo
stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento; 
  Visto l'art. 243-bis, comma 8, lettera b), del citato testo  unico,
il quale prevede che i comuni e le province che  fanno  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale  sono  soggetti  ai
controlli centrali in  materia  di  copertura  del  costo  di  alcuni
servizi di cui al precedente art. 243, comma 2; 
  Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che
i controlli centrali in materia di  copertura  del  costo  di  taluni
servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e  che  i
tempi e  le  modalita'  per  la  presentazione  ed  il  controllo  di
talecertificazione  sono  determinati  con   decreto   del   Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  23  febbraio  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  53
del 4 marzo 2016, con il quale sono state fissate le modalita'  della
certificazione di cui trattasi per il solo anno 2015; 
  Ritenuto ora di dover procedere all'approvazione di dette modalita'
per l'esercizio finanziario 2016; 
  Valutato  che,  ai   sensi   del   citato   art.   242,   ai   fini
dell'individuazione  degli  enti   strutturalmente   deficitari,   il
rendiconto della gestione  da  considerarsi  e'  quello  relativo  al
penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi,  nel
caso di specie quello dell'esercizio 2014; 
  Accertato  che  nell'esercizio  2014  erano  vigenti  i   parametri
obiettivi fissati dal decreto del Ministro dell'interno  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del  18  febbraio  2013
per il triennio 2013-2015, in quanto il periodo di applicazione degli
stessi decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data  di  scadenza
per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente
per legge, dei quali la tabella contenente  i  parametri  costituisce
allegato, ovvero a partire dagli adempimenti relativi  al  rendiconto
della gestione dell'esercizio  finanziario  2012  e  al  bilancio  di
previsione dell'esercizio finanziario 2014 e fino a  quelli  relativi
al rendiconto 2014 e al bilancio di previsione 2016; 
  Considerato,  altresi',  che  e'   tuttora   in   corso   l'analisi
dell'andamento dei parametri di deficitarieta' a livello di aggregati
da parte dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti
locali, i cui orientamenti circa un'eventuale revisione degli  stessi
potranno  trovare  recepimento  a  partire  dai   prossimi   esercizi
finanziari; 
  Valutato che i modelli dei certificati concernenti la dimostrazione
della copertura del costo di gestione dei servizi di  cui  al  citato
art.  243,  approvati  con  il  richiamato   decreto   del   Ministro
dell'interno del 23 febbraio 2016,  sono  compatibili  con  la  nuova
contabilita' armonizzata di cui  al  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118 e s.m.i.; 
  Ritenuto per quanto sopra esposto,  che  si  possa  procedere  alla
sostanziale conferma per l'esercizio finanziario 2016 delle modalita'
certificative gia' stabilite per il precedente esercizio; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 2 marzo 2017, che ha espresso parere  favorevole  sul  testo  del
presente decreto; 
  Visti i precedenti decreti in data 5 agosto  1992  ed  in  data  15
marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici  territoriali
del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per  la
dimostrazione del tasso di copertura  dei  costi  di  alcuni  servizi
degli  enti  locali  e  di  irrogazione  delle  sanzioni  di   legge,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - serie generale -  n.  193  del  18  agosto  1992  e  Serie
generale n. 80 del 7 aprile 1994; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del  decreto  in  esame
consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti
hanno natura di atto prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Approvazione dei modelli 
 
  1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni  nonche'  per
province, citta' metropolitane e comunita' montane che si trovano  in
condizione di deficitarieta' strutturale ai sensi dell'art.  242  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione,  sulla
base delle  risultanze  contabili  dell'esercizio  finanziario  2016,
della copertura del costo  complessivo  di  gestione  dei  servizi  a
domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti  urbani
e del servizio di acquedotto. 
  2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla  presentazione  della
certificazione del costo dei servizi nel caso in cui  permanga,  alle
date indicate al successivo art. 3, la condizione di  assoggettamento
ai controlli centrali. 
  3. Gli enti locali di cui  all'art.  243,  comma  7,  dello  stesso
decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di
dissesto, sono tenuti alla  presentazione  della  certificazione  per
tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui  all'art.  265,
comma 1, del medesimo decreto. 
  4. I comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno  fatto
ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale
prevista dall'art. 243-bis del predetto decreto  legislativo  n.  267
del 2000 sono tenuti  alla  presentazione  della  certificazione  per
tutto il periodo di durata  del  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale.