Secondo  quanto  indicato  nella  parte   A   dell'allegato   del
regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 luglio 2017 scade il  periodo  di
approvazione della sostanza attiva PICOLINAFEN. 
    Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le  modalita'
previste all'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE)  n.  1141/2010
della  Commissione  e'  stata  presentata,  una  domanda  di  rinnovo
dell'approvazione, ritenuta completa dallo Stato membro relatore  che
ha redatto una  relazione  di  valutazione,  trasmessa  sia  all'EFSA
(Autorita' europea per la sicurezza alimentare) che alla  Commissione
europea. 
    L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea  le
sue  conclusioni  confermando  che  la  sostanza  attiva  picolinafen
soddisfa i' criteri di approvazione di cui all'art. 4 del  reg.  (CE)
n.  1107/2009  e  la  Commissione  europea,  sulla  base   di   dette
conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante,  gli
animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame
per la sostanza attiva in questione. 
    Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picolinafen e'
confermato  fino  al  30  giugno  2031,  alle  condizioni   riportate
nell'allegato I al Reg. (UE) n. 1423/2016. 
    Per la procedura  relativa  al  rinnovo  dell'autorizzazione  dei
relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, del reg.  (CE)
n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del  titolare  di
ciascun  prodotto  fitosanitario  autorizzato,  entro  tre  mesi  dal
rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza  di  rinnovo
del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di  cui  al
paragrafo 2, del suddetto art. 43. 
    Il prodotto fitosanitario, allegato  al  presente  Comunicato,  a
base della  sostanza  attiva  picolinafen,  per  la  quale  l'Impresa
interessata non ha presentato istanza, e' revocato a  partire  dal  7
aprile 2017. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'art. 46 del
medesimo regolamento, non puo' essere superiore a  sei  mesi  per  la
vendita e la distribuzione, a partire dalla data di revoca, e  di  un
anno per lo smaltimento,  l'immagazzinamento  e  l'uso  delle  scorte
esistenti dei prodotti fitosanitari revocati. 
    E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento
ed  adeguamento  delle  condizioni  di  autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze  attive  componenti  i
singoli prodotti fitosanitari. 
    Il presente Comunicato sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e avra' valore  di  notifica  alle  Imprese
interessate,  mentre  sul  portale  del   Ministero   unitamente   al
Comunicato  sara'   pubblicato   l'elenco   completo   dei   prodotti
fitosanitari oggetto di revoca.