Secondo  quanto  indicato  nella  parte   A   dell'allegato   del
regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 luglio 2017 scade il  periodo  di
approvazione della sostanza attiva tifensulfuron-metile. 
    Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le  modalita'
previste all'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE)  n.  1141/2010
della  Commissione  e'  stata  presentata,  una  domanda  di  rinnovo
dell'approvazione, ritenuta completa dallo Stato membro relatore  che
ha redatto una  relazione  di  valutazione,  trasmessa  sia  all'EFSA
(Autorita' europea per la sicurezza alimentare) che alla  Commissione
europea. 
    L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea  le
sue    conclusioni    confermando    che    la    sostanza     attiva
tifensulfuron-metile  soddisfa  i  criteri  di  approvazione  di  cui
all'art. 4 del reg. (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla
base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato  permanente  per
le piante, gli animali, gli alimenti ed  i  mangimi  il  progetto  di
rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione. 
    Il    rinnovo    dell'approvazione    della    sostanza    attiva
tifensulfuron-metile e' confermato fino  al  31  ottobre  2031,  alle
condizioni riportate nell'allegato I al reg. (UE) n. 1424/2016. 
    Per la procedura  relativa  al  rinnovo  dell'autorizzazione  dei
relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, del reg.  (CE)
n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del  titolare  di
ciascun  prodotto  fitosanitario  autorizzato,  entro  tre  mesi  dal
rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza  di  rinnovo
del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di  cui  al
paragrafo 2, del suddetto art. 43. 
    Cio'  premesso,  al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
registrazioni (commercializzazione  ed  impiego),  nelle  more  della
procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva tifensulfuron  metile,  come  riportato
nella banca dati, sono prorogate  fino  al  31  ottobre  2031,  fermo
restando l'esito della valutazione. 
    E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento
ed  adeguamento  delle  condizioni  di  autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze  attive  componenti  i
singoli prodotti fitosanitari. 
    Il presente Comunicato sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e avra' valore  di  notifica  alle  imprese
interessate,  mentre  sul  portale  del   Ministero   unitamente   al
comunicato  sara'   pubblicato   l'elenco   completo   dei   prodotti
fitosanitari oggetto di revoca.