IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre  2012,
n. 235; 
  Vista la nota del Presidente  della  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste,  inviata  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e dell'art.  1  del  decreto
legislativo 17 marzo 2015, n. 45, del 2  marzo  2017,  con  la  quale
viene  trasmesso  il  dispositivo  della  sentenza  di  condanna  non
definitiva, emessa il 14  febbraio  2017  dalla  Corte  d'Appello  di
Torino - sezione prima penale  -,  che  condanna  la  sig.ra  Carmela
Fontana, Consigliere regionale  della  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, alla  pena  di  anni  uno  e  mesi  dieci  di  reclusione  e
all'interdizione perpetua dai pubblici uffici,  dichiarata  colpevole
dei reati di cui all'art. 314 (peculato) del codice penale, ai  sensi
dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31  dicembre
2012; 
  Vista  la  medesima  nota  del  Presidente  della   Regione   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste del 2 marzo 2017,  con  la  quale  sono  stati
inviati gli atti trasmessi dalla Corte di Appello di  Torino  sezione
prima penale - relativi ai fascicoli n. 1376/13 R.G.N.R. e n. 4528/15
R.G.A. a carico della sig.ra Carmela Fontana,  Consigliere  regionale
della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal  5  gennaio  2013,
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235  che,  all'art.  8,
comma  1,  prevede  la  sospensione  di  diritto  dalle  cariche   di
«Presidente  della  giunta   regionale,   assessore   e   consigliere
regionale»  per  coloro  che  abbiano  riportato  una  condanna   non
definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1,  lettere
a, b) ed e), tra i quali e' contemplato anche il  reato  di  peculato
(art. 314 c.p.); 
  Rilevato, pertanto, che dalla data di  emanazione  del  dispositivo
della sentenza emessa il 14 febbraio 2017, con  la  quale  la  sig.ra
Carmela Fontana e' stata condannata alla pena  di  anni  uno  e  mesi
dieci di reclusione, colpevole del reato di peculato di cui  all'art.
314 c.p., decorre la  sospensione  prevista  dall'art.  8,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
  Sentiti  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  il  Ministro
dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  Con effetto a decorrere dal  14  febbraio  2017,  e'  accertata  la
sospensione della sig.ra Carmela Fontana dalla carica di  Consigliere
regionale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, ai sensi  degli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 
  La sospensione cessa di diritto di  produrre  effetti,  cosi'  come
previsto dall'art. 8,  commi  3  e  5,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235. 
    Roma, 7 marzo 2017 
 
                                                      Il Presidente   
                                                    Gentiloni Silveri