IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  recante  «Riordino  della
legislazione  in  materia  portuale»,  come  modificata  dal  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169; 
  Visto, in particolare, l'art. 22, comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo n. 169 del 2016, che prevede che, su  richiesta  motivata
del Presidente della Regione, da presentarsi  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del medesimo  comma  2,  puo'  essere
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
mantenimento,  per  un  periodo  non  superiore  a  trentasei   mesi,
dell'autonomia finanziaria e  amministrativa  di  autorita'  portuali
gia' costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994; 
  Considerato che l'Unione europea ha valutato positivamente il Piano
strategico nazionale della portualita' e della  logistica,  approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  6  agosto
2015, chiedendo formalmente  -  da  ultimo  con  raccomandazione  del
Consiglio dell'Unione europea al Governo italiano del dicembre 2015 -
di darne rapida attuazione; 
  Considerato che la Corte dei conti europea  nel  novembre  2015  ha
confermato gli elementi di  fatto  circa  il  Controllo  di  gestione
concernente  la  strategia  e  gli  investimenti  per  il   trasporto
marittimo di merci cofinanziati dai  fondi  UE  e,  a  seguito  delle
visite di audit svolte presso diversi porti nazionali,  ha  segnalato
alla Corte dei conti italiana come la  frammentazione  di  governance
tra porti  e  scali  vicini  abbia  rappresentato  e  rappresenti  un
elemento di scarsa  competitivita'  del  sistema  portuale  italiano,
oltre che un esempio di utilizzo non virtuoso delle risorse pubbliche
nazionali  ed  europee  in  tema   di   pianificazione   dell'offerta
infrastrutturale; 
  Considerato che il recente Rapporto OCSE 2015 «The  competitiveness
of global port-cities» segnala  la  stringente  necessita',  per  gli
Stati, di procedere a  riforme  della  governance  portuale  puntando
sull'integrazione tra gli scali al fine di  promuovere  una  migliore
pianificazione infrastrutturale ed una piu' efficiente programmazione
dei traffici; 
  Considerato che il Consiglio di Stato, con parere  n.  1142  del  9
maggio 2016 sullo schema del citato decreto legislativo, ha messo  in
evidenza come deroghe agli accorpamenti delle preesistenti  autorita'
portuali, possano ritardare la costituzione e la piena  funzionalita'
delle istituende  autorita'  di  sistema  portuale  e  vanificare  il
raggiungimento degli obiettivi  perseguiti  dalla  norma,  attraverso
l'introduzione di un regime transitorio di non  trascurabile  durata,
nel quale le neo-istituite autorita' di settore  portuale  dovrebbero
coesistere con le vecchie autorita' portuali; 
  Vista la nota n. 24431  del  6  settembre  2016  con  la  quale  il
Presidente della Regione Campania ha chiesto il mantenimento, per  un
periodo di  almeno  trentasei  mesi,  dell'autonomia  finanziaria  ed
amministrativa dell'Autorita' portuale di Salerno «per assicurare  il
completamento  degli  interventi  infrastrutturali  per  i  quali  e'
imprescindibile l'azione nonche' il controllo e coordinamento in loco
da  parte  dell'autorita'  medesima,  con  gli   attuali   poteri   e
prerogative che consentono la piena realizzazione delle strategie  di
sviluppo del porto di Salerno, garantendo il rispetto degli obiettivi
prefissati   nell'aggiornamento   del   Piano   operativo   triennale
dell'ente»,   nonche'    la    «normalizzazione    delle    attivita'
amministrative per il porto di Napoli»; 
  Visti gli esiti dell'istruttoria svolta  dalla  Direzione  generale
per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua  interne  comunicati  con
nota n. 28643 del 25 ottobre 2016; 
  Rilevato che detti esiti giustificano, relativamente alla richiesta
sopra   specificata   del   Presidente   della   Regione    Campania,
l'accoglimento della richiesta stessa di mantenimento  dell'autonomia
amministrativa  e  finanziaria  dell'Autorita'  portuale  di  Salerno
esclusivamente per un breve periodo transitorio e comunque fino al 31
dicembre 2017, in ragione della condizione fattuale subita negli anni
dal porto di Napoli che rende priorita'  assoluta,  per  l'istituenda
Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, affrontare le
specifiche problematiche di tale porto al fine di  riallinearlo  agli
standard  europei,  evitando  contestualmente  rallentamenti  per  le
attivita' gestionali del porto di Salerno; 
  Considerato che il menzionato art. 22, comma 2, ultimo periodo  del
decreto legislativo n. 169 del  2016  prevede  che  con  il  presente
decreto sia disciplinata la nomina e la composizione degli organi  di
governo per la fase transitoria  connessa  al  mantenimento,  per  un
periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria  e
amministrativa di Autorita' portuali gia' costituite ai  sensi  della
citata legge n. 84 del 1994; 
  Ritenuto opportuno avvalersi, nel corso della fase  transitoria  di
cui sopra, di una  figura  commissariale  straordinaria  che  sia  in
grado, per  le  competenze  professionali  possedute  e  l'esperienza
acquisita nella  gestione  dell'Autorita'  portuale  di  Salerno,  di
amministrare l'ente fino al termine del suddetto periodo di autonomia
amministrativa e finanziaria; 
  Valutata  l'opportunita'  di  affidare  al   suddetto   Commissario
straordinario,  in  ragione  della  durata   temporale   della   fase
transitoria e  della  necessaria  tempestivita'  nell'adozione  delle
determinazioni, anche i compiti attribuiti dalla legge n. 84 del 1994
al comitato di gestione, garantendo  comunque  la  partecipazione  al
processo  decisionale  dell'Autorita'  portuale  di   Salerno   delle
rappresentanze  territoriali  ed  istituzionali  piu'  prossime  alle
dinamiche   portuali   dello   scalo   campano   secondo    modalita'
organizzative  che  saranno  individuate  dal  Commissario  medesimo,
nonche', nello spirito di partecipazione e condivisione  proprio  del
decreto  legislativo  n.  169  del  2016,   il   coinvolgimento,   su
determinate tematiche, del cluster marittimo interessato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Mantenimento    dell'autonomia    finanziaria    ed    amministrativa
  dell'Autorita' portuale di Salerno 
  1. L'Autorita' portuale di Salerno, come costituita ai sensi  della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla data  d'entrata  in  vigore  delle
disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto  legislativo  4
agosto 2016, n. 169, mantiene  la  propria  autonomia  finanziaria  e
amministrativa fino al 31 dicembre 2017.