IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 169 del 2016, che prevede che, su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo comma 2, puo' essere disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e amministrativa di autorita' portuali gia' costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994; Considerato che l'Unione europea ha valutato positivamente il Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015, chiedendo formalmente - da ultimo con raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea al Governo italiano del dicembre 2015 - di darne rapida attuazione; Considerato che la Corte dei conti europea nel novembre 2015 ha confermato gli elementi di fatto circa il Controllo di gestione concernente la strategia e gli investimenti per il trasporto marittimo di merci cofinanziati dai fondi UE e, a seguito delle visite di audit svolte presso diversi porti nazionali, ha segnalato alla Corte dei conti italiana come la frammentazione di governance tra porti e scali vicini abbia rappresentato e rappresenti un elemento di scarsa competitivita' del sistema portuale italiano, oltre che un esempio di utilizzo non virtuoso delle risorse pubbliche nazionali ed europee in tema di pianificazione dell'offerta infrastrutturale; Considerato che il recente Rapporto OCSE 2015 «The competitiveness of global port-cities» segnala la stringente necessita', per gli Stati, di procedere a riforme della governance portuale puntando sull'integrazione tra gli scali al fine di promuovere una migliore pianificazione infrastrutturale ed una piu' efficiente programmazione dei traffici; Considerato che il Consiglio di Stato, con parere n. 1142 del 9 maggio 2016 sullo schema del citato decreto legislativo, ha messo in evidenza come deroghe agli accorpamenti delle preesistenti autorita' portuali, possano ritardare la costituzione e la piena funzionalita' delle istituende autorita' di sistema portuale e vanificare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla norma, attraverso l'introduzione di un regime transitorio di non trascurabile durata, nel quale le neo-istituite autorita' di settore portuale dovrebbero coesistere con le vecchie autorita' portuali; Vista la nota n. 24431 del 6 settembre 2016 con la quale il Presidente della Regione Campania ha chiesto il mantenimento, per un periodo di almeno trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria ed amministrativa dell'Autorita' portuale di Salerno «per assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali per i quali e' imprescindibile l'azione nonche' il controllo e coordinamento in loco da parte dell'autorita' medesima, con gli attuali poteri e prerogative che consentono la piena realizzazione delle strategie di sviluppo del porto di Salerno, garantendo il rispetto degli obiettivi prefissati nell'aggiornamento del Piano operativo triennale dell'ente», nonche' la «normalizzazione delle attivita' amministrative per il porto di Napoli»; Visti gli esiti dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne comunicati con nota n. 28643 del 25 ottobre 2016; Rilevato che detti esiti giustificano, relativamente alla richiesta sopra specificata del Presidente della Regione Campania, l'accoglimento della richiesta stessa di mantenimento dell'autonomia amministrativa e finanziaria dell'Autorita' portuale di Salerno esclusivamente per un breve periodo transitorio e comunque fino al 31 dicembre 2017, in ragione della condizione fattuale subita negli anni dal porto di Napoli che rende priorita' assoluta, per l'istituenda Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, affrontare le specifiche problematiche di tale porto al fine di riallinearlo agli standard europei, evitando contestualmente rallentamenti per le attivita' gestionali del porto di Salerno; Considerato che il menzionato art. 22, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 169 del 2016 prevede che con il presente decreto sia disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase transitoria connessa al mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e amministrativa di Autorita' portuali gia' costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994; Ritenuto opportuno avvalersi, nel corso della fase transitoria di cui sopra, di una figura commissariale straordinaria che sia in grado, per le competenze professionali possedute e l'esperienza acquisita nella gestione dell'Autorita' portuale di Salerno, di amministrare l'ente fino al termine del suddetto periodo di autonomia amministrativa e finanziaria; Valutata l'opportunita' di affidare al suddetto Commissario straordinario, in ragione della durata temporale della fase transitoria e della necessaria tempestivita' nell'adozione delle determinazioni, anche i compiti attribuiti dalla legge n. 84 del 1994 al comitato di gestione, garantendo comunque la partecipazione al processo decisionale dell'Autorita' portuale di Salerno delle rappresentanze territoriali ed istituzionali piu' prossime alle dinamiche portuali dello scalo campano secondo modalita' organizzative che saranno individuate dal Commissario medesimo, nonche', nello spirito di partecipazione e condivisione proprio del decreto legislativo n. 169 del 2016, il coinvolgimento, su determinate tematiche, del cluster marittimo interessato; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Decreta: Art. 1 Mantenimento dell'autonomia finanziaria ed amministrativa dell'Autorita' portuale di Salerno 1. L'Autorita' portuale di Salerno, come costituita ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla data d'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, mantiene la propria autonomia finanziaria e amministrativa fino al 31 dicembre 2017.