IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni  il
periodo di validita'  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri
nazionali  e  prevede,  altresi',  la   possibilita'   di   rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2015, n. 3833, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2  marzo
2015, relativo al rinnovo dell'iscrizione  e  alla  cancellazione  di
varieta' di specie agrarie ed ortive iscritte al Registro nazionale; 
  Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto con  il  quale  e'
stata rinnovata, per periodi determinati, l'iscrizione di varieta' di
specie agrarie ed ortive ai relativi registri nazionali; 
  Vista l'istanza di  rinnovo  dell'iscrizione  presentata  ai  sensi
dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1065/73 e relativa alla varieta' di frumento duro
denominata «Gargano», codice SIAN 4945; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Considerato  che  per  la  varieta'  di  frumento  duro  denominata
«Gargano», identificata con il  codice  SIAN  4945,  il  responsabile
della conservazione  in  purezza  aveva  regolarmente  presentato  la
domanda di rinnovo al Registro delle varieta' e che pertanto presenta
i requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/73; 
  Ritenuto  pertanto  necessario   modificare   il   citato   decreto
ministeriale 17 febbraio  2015,  n.  3833,  inserendo  nella  tabella
«Specie agrarie» di cui all'art.  1  la  varieta'  di  frumento  duro
Gargano, identificata con il codice SIAN 4945; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La tabella denominata «Specie agrarie» di  cui  all'art.  1  del
decreto ministeriale 17 febbraio  2015,  n.  3833,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo  2015,
e' modificata come di seguito riportato. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 13 marzo 2017 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.