IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n.
53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il parere della  commissione  consultiva  tecnico-scientifica
reso nella seduta del 6 dicembre 2016; 
  Visti i lavori del  «Tavolo  tecnico  sui  farmaci  antiepatite  C»
dell'AIFA, con la  partecipazione  di  rappresentanti  del  Ministero
della  salute,  dell'Istituto  superiore  di  sanita',   del   Centro
nazionale  trapianti,  dell'Agenas,   delle   regioni,   nonche'   di
associazioni di pazienti e di societa' scientifiche; 
  Considerata la necessita' di ridefinire i  criteri  di  trattamento
con i DAAs per la terapia  dell'epatite  C  cronica  nell'ambito  dei
registri  dei  farmaci  sottoposti  a  monitoraggio  operanti  presso
l'AIFA, al fine di garantire il piu' ampio accesso  dei  pazienti  ai
trattamenti innovativi; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                 Approvazione criteri di trattamento 
                per la terapia dell'epatite C cronica 
 
  1. Sono approvati i seguenti criteri di trattamento per la  terapia
dell'epatite C cronica: 
    criterio 1: pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con
HCC  con  risposta  completa  a  terapie  resettive   chirurgiche   o
loco-regionali non candidabili  a  trapianto  epatico  nei  quali  la
malattia epatica sia determinante per la prognosi; 
    criterio  2:  epatite  ricorrente  HCV-RNA  positiva  del  fegato
trapiantato in paziente stabile clinicamente e con  livelli  ottimali
di immunosoppressione; 
    criterio   3:   epatite   cronica   con   gravi    manifestazioni
extra-epatiche HCV-correlate (sindrome  crioglobulinemica  con  danno
d'organo, sindromi  linfoproliferative  a  cellule  B,  insufficienza
renale); 
    criterio  4:  epatite  cronica  con   fibrosi   METAVIR   F3   (o
corrispondente Ishak); 
    criterio 5: in lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD <25
e/o con HCC all'interno dei criteri di Milano con la possibilita'  di
una attesa in lista di almeno due mesi; 
    criterio 6: epatite cronica dopo trapianto di organo solido  (non
fegato) o di midollo in paziente stabile clinicamente e  con  livelli
ottimali di immunosoppressione; 
    criterio  7:  epatite  cronica  con   fibrosi   METAVIR   F2   (o
corrispondente Ishak) e/o comorbilita' a rischio di progressione  del
danno epatico [coinfezione HBV, coinfezione HIV, malattie croniche di
fegato non virali,  diabete  mellito  in  trattamento  farmacologico,
obesita' (body mass index ≥30 kg/m2), emoglobinopatie e  coagulopatie
congenite]; 
    criterio  8:  epatite  cronica  con  fibrosi  METAVIR  F0-F1   (o
corrispondente Ishak) e/o comorbilita' a rischio di progressione  del
danno epatico [coinfezione HBV, coinfezione HIV, malattie croniche di
fegato non virali,  diabete  mellito  in  trattamento  farmacologico,
obesita' (body mass index ≥30 kg/m2), emoglobinopatie e  coagulopatie
congenite]; 
    criterio 9: operatori sanitari infetti; 
    criterio 10: epatite cronica o cirrosi epatica  in  paziente  con
insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico; 
    criterio 11: epatite cronica nel paziente in lista  d'attesa  per
trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo.