IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto in  particolare  l'art.  5,  commi  4-ter  e  4-quater  della
medesima legge n. 225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  novembre  2015,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data del medesimo  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza del grave movimento franoso verificatosi  nel  Comune  di
Calatabiano (CT) il giorno  24  ottobre  2015  e  del  danneggiamento
dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica  del  Comune  di
Messina; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 295 e n. 297 rispettivamente del 7 e 13 novembre 2015; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art.  5,  commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima  legge   n.
225/1992;, con cui consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,
delle iniziative  finalizzate  al  superamento  della  situazione  di
criticita' in atto; 
  Acquisita  l'intesa  della  Regione  Siciliana  giusta   nota   del
Dipartimento della protezione civile prot.  CG/6424  del  27  gennaio
2017; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Siciliana  e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  dirigente  generale  del
Dipartimento regionale della protezione civile ing. Calogero Foti  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima Regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro 30 giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, nei limiti delle risorse disponibili sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 5 ed a tal fine gia' destinate e,  comunque,
non oltre la scadenza  dell'operativita'  della  stessa  contabilita'
speciale.   Egli   provvede,   altresi',   alla    ricognizione    ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n.  295  del  7  novembre  2015  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4.  Il  dirigente  generale  del   Dipartimento   regionale   della
protezione civile ing. Calogero Foti, che opera  a  titolo  gratuito,
per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si
avvale delle strutture organizzative della medesima Regione,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale della protezione civile ing. Calogero Foti  provvede,  fino
al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale aperta ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,
della citata ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 295/2015, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  30
settembre 2017, salvo proroga da disporsi con apposito  provvedimento
previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare
della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il  cronoprogramma
approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto
soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dirigente
generale di cui al comma 2 puo' predisporre un piano  contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed
a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere  sottoposto
alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento  della   protezione
civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente generale di  cui  al  comma  2,  a  seguito  della
chiusura della contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,
altresi', ad inviare al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
relazione conclusiva riguardo le attivita' poste  in  essere  per  il
superamento del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2017 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                      Curcio