IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale  sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile; 
  Vista la delibera della Giunta comunale del  Comune  di  Ischia  in
data 28 ottobre 2016, n. 101, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti  nel  territorio  della
regione Campania; 
  Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di  Lacco  Ameno
in data 19 gennaio 2017, n. 14, concernente il divieto di afflusso  e
di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli  appartenenti
a persone residenti nel territorio della regione Campania; 
  Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di  Casamicciola
Terme in data 18 novembre 2016, n. 180,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'isola  di  Ischia  degli  autoveicoli
appartenenti  a  persone  residenti  nel  territorio  della   regione
Campania; 
  Vista la delibera della Giunta municipale del Comune  di  Forio  in
data 25 novembre 2016, n. 141, concernente il divieto di  afflusso  e
di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a
persone  residenti  nel  territorio  della  regione   Campania,   con
esclusione di quelli appartenenti ai residenti della regione Campania
che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata o  per
7 giorni in  un  albergo  situato  nella  frazione  Panza  in  Forio,
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; 
  Vista la delibera  della  Giunta  comunale  del  Comune  di  Barano
d'Ischia in data 26 gennaio 2017, n. 1,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con  regolare  contratto
di affitto, o 7 giorni in un albergo del Comune di  Barano  d'Ischia,
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; 
  Vista la delibera della  Giunta  comunale  del  Comune  di  Serrara
Fontana in data 1° febbraio 2017, n. 11, concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con  regolare  contratto
di affitto, o 7 giorni in un albergo del comune di  Serrara  Fontana,
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; 
  Vista la nota n. 5798 dell'11 ottobre 2016 e la nota  di  sollecito
n. 761 del 13 febbraio 2017, con le quali si  richiedeva  all'Azienda
autonoma di cura, soggiorno e turismo delle  isole  di  Ischia  e  di
Procida  ed  alla  regione  Campania,  l'emissione  del   parere   di
competenza; 
  Vista la nota della Prefettura di Napoli  n.  58420  del  22  marzo
2017; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola
di Ischia, come facenti parte della «popolazione  stabile  dell'isola
stessa»; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la
soluzione di riduzione  dei  veicoli  appartenenti  alla  popolazione
residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore  di  una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica; 
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
  Vista la nota del direttore generale per la Sicurezza  stradale  n.
1705 del 24 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieto 
 
  Dal 13 aprile 2017 al 30 settembre 2017 sono vietati  l'afflusso  e
la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di  Casamicciola  Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a   persone
residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone
residenti sul territorio della Regione  Campania  con  esclusione  di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'isola.