Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regione a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»; Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi temporaneamente inagibili» e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 4, l'art. 2, commi 4, 5 e 6, l'art. 4, comma 2, l'art. 5, comma 1, l'art. 6 e l'allegato alla medesima ordinanza; Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» e, in particolare, l'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, l'art. 4, l'art. 5, comma 1, l'art. 6, commi 2 e 3, l'art. 7, comma 1 e l'art. 9; Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2 e 3, l'art. 2, commi 1, 2 e 5, l'art. 3, comma, l'art. 4, comma 1, l'art. 5, commi 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15, l'art. 8, commi 1, 2 e 5, l'art. 9, commi 2 e 3; Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016» e, in particolare, l'art. 7; Vista l'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la disciplina della «Organizzazione della struttura centrale del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e, in particolare, l'art. 2, commi 4 e 5, l'art. 3, comma 1, e l'art. 10, comma 6; Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento della ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 in considerazione: a) dell'avvenuta costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, dell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016; b) delle modifiche apportate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al decreto-legge n. 189 del 2016; c) delle ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito; d) della necessita' di procedere ad una modifica dell'organizzazione della struttura centrale del commissario straordinario, finalizzata ad accrescerne la funzionalita' e l'efficienza; Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle regioni - Vicecommissari nella cabina di coordinamento del 9 marzo 2017 e del 28 marzo 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazione, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attivita' produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi cosi' come definiti dall'allegato 1 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES con le modalita' previste dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall'art. 7, comma 8, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, ed oggetto di ordinanza di inagibilita' emessa dalla competente autorita'»; b) il quarto comma e' integralmente sostituito dal seguente: «La comunicazione di cui all'art. 2 puo' essere presentata purche' all'interno di un edificio, oggetto di ordinanza di inagibilita' come specificato al comma 1, sia presente almeno un'unita' immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attivita' produttiva. Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse piu' ordinanze di inagibilita' relative a diverse unita' immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede una rivalutazione dell'esito di agibilita' con le modalita' stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile». 2. All'art. 2 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il quarto comma e' integralmente sostituito dal seguente: «La domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori dove essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la compilazione dell'apposito modulo accessibile all'indirizzo web https://anagrafe.sisma2016.gov.it del commissario straordinario per la ricostruzione»; b) al quinto comma: la disposizione di cui alla lettera a) e' integralmente sostituita dalla seguente: «perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalita' tra i danni rilevati e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilita' emessa per l'edificio in questione a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda Aedes con le modalita' previste dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall'art. 7, comma 8, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017»; la disposizione di cui alla lettera c) e' integralmente sostituita dalla seguente: «dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non e' totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; c) il sesto comma e' integralmente sostituito dal seguente: «Qualora il richiedente, in relazione ad edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia registrato un esito indicato come E, attesti attraverso la perizia asseverata di cui al comma 4, lettera a), un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all'art. 1 della presente ordinanza, richiede una rivalutazione dell'esito di agibilita' con le modalita' stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile»; 3. All'art. 4 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' integralmente sostituito dal seguente: «2. La domanda di concessione del contributo di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per i lavori eseguiti sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 2, e' presentata nei termini e con le modalita' di cui all'art. 8, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 189, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «3. I termini e le modalita' per la presentazione della domanda di contributo di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi di rafforzamento locale per i quali non sia preventivamente intervenuto l'inizio dei lavori.». 4. All'art. 5 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, l'espressione «i Comuni» di cui al secondo periodo e' sostituita dalla seguente «gli Uffici Speciali per la ricostruzione». 5. L'art. 6 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 e' cosi' integralmente sostituito: «Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera d) del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8». 6. L'allegato 1 all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 e' integralmente sostituito dall'allegato «A» alla presente ordinanza.