Estratto determina AAM/PPA n. 378 del 12 aprile 2017 
 
    E' autorizzata, in aggiunta  alle  confezioni  gia'  autorizzate,
l'immissione in commercio del  medicinale  BICAVERA,  nelle  forme  e
confezioni di seguito indicate: 
      confezioni: 
        «1,5% glucosio, 1,75  mmol/l  calcio  soluzione  per  dialisi
peritoneale» 2 sacche da 5000 ml con sistema sleep safe -  A.I.C.  n.
035498169 (in base 10) 11VB5T (in base 32); 
        «2,3% glucosio, 1,75  mmol/l  calcio  soluzione  per  dialisi
peritoneale» 2 sacche da 5000 ml con sistema sleep safe -  A.I.C.  n.
035498171 (in base 10) 11VB5V (in base 32); 
        «4,25% glucosio, 1,75 mmol/l  calcio  soluzione  per  dialisi
peritoneale» 2 sacche da 5000 ml con sistema sleep safe -  A.I.C.  n.
035498183 (in base 10) 11VB67 (in base 32); 
      forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale; 
      principio attivo:  cloruro  di  sodio,  idrogeno  carbonato  di
sodio, cloruro di calcio diidrato,  cloruro  di  magnesio  esaidrato,
glucosio monoidrato; 
      titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.A., con sede
legale e domicilio fiscale in via Crema, 8 - 26020 Palazzo Pignano  -
Cremona - codice fiscale 09291850155. 
    E', altresi', autorizzato, per tutte  le  confezioni  autorizzate
con procedura europea, l'adeguamento degli stampati al  QRD  Template
per modifiche minori  di  carattere  editoriale  al  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto ai paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.8, 5.1, 6.2, 6.4, 6.5, 8 e 9. 
    Sono autorizzate le  corrispondenti  modifiche  alle  conseguenti
sezioni del foglio illustrativo. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono  allegati  alla  presente
determinazione. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': Classe C). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: OSP medicinali  utilizzabili
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  ambiente  ad   esso
assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione   al    riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che  intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere  a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in
altra lingua estera.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
determinazione, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel
periodo di cui all'art. 4, comma 1, della determinazione  di  cui  al
presente estratto, non  recanti  le  modifiche  autorizzate,  possono
essere  mantenuti  in  commercio  fino  alla  data  di  scadenza  del
medicinale  indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono  tenuti   a
consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere
dal termine di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione. Il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio rende accessibile  al  farmacista  il  foglio  illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
farmaco generico e' esclusivo responsabile  del  pieno  rispetto  dei
diritti  di  proprieta'  industriale  relativi   al   medicinale   di
riferimento  e  delle  vigenti  disposizioni  normative  in   materia
brevettuale. 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
farmaco generico e'  altresi'  responsabile  del  pieno  rispetto  di
quanto disposto dall'art. 14, comma  2  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.