IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme  per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 32  dell'8  febbraio  2014,
recante  «Disposizioni   nazionali   concernenti   l'attuazione   del
regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione  del  26
marzo 2013,  recante  modifica  del  regolamento  (CEE)  n.  2568/91,
relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di  sansa
d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti» e modificato dal decreto
ministeriale dell'8 luglio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20  dicembre  2014,
recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013» come modificato  da  ultimo  dal  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 11 ottobre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 273 del 22 novembre 2016; 
  Vista la comunicazione dei  servizi  della  Commissione  europea  8
dicembre 2016 nella quale sono evidenziati gli elementi da modificare
o integrare rispetto alla notifica delle  decisioni  nazionali  sulle
misure di sostegno accoppiato dell'art. 52 del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, operata tramite il sistema ISAMM il 1° agosto 2016; 
  Ritenuto di conformare la normativa nazionale alla richiesta  della
Commissione europea  di  rimozione  del  cartamo  dalla  lista  delle
colture ammissibili all'aiuto proteoleaginose, poiche' non si dispone
di adeguate statistiche attestanti  il  rischio  di  abbandono  della
coltivazione; 
  Ritenuto opportuno, per arginare il  calo  delle  produzioni  e  la
tendenza all'abbandono della coltivazione degli oliveti, definire  le
condizioni  di  ammissibilita'  dell'aiuto  all'olio  di  oliva   con
elementi comprovanti l'effettiva produzione; 
  Ritenuto necessario conformare  al  regolamento  delegato  (UE)  n.
639/2014, art. 53, paragrafo 2, terzo comma, le modalita' di  calcolo
del premio unitario previste dall'art. 23, comma 3, del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18  novembre
2014; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 9 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifica del decreto ministeriale 18 novembre 2014 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 23 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, e'  sostituito  dal
seguente: 
  «3. Il premio  di  cui  al  comma  2  e'  concesso  per  ettaro  di
superficie a soia, seminata e coltivata secondo le  normali  pratiche
colturali  e  mantenuta  in  normali  condizioni  almeno  fino   alla
maturazione piena dei frutti  e  dei  semi,  applicando  la  seguente
modulazione degli importi unitari: 
    a) intero importo unitario per i primi cinque ettari aziendali; 
    b) importo pari al 10 per  cento  dell'importo  unitario  per  la
superficie eccedente i primi cinque ettari aziendali». 
  2. All'art. 23, comma 9, del decreto del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 18 novembre  2014,  e'  soppressa  la
parola «cartamo». 
  3. Il comma 1 dell'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. La quota pari al 9,44 per cento destinata al finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata  per
premi  alle  superfici  olivicole  in  Liguria,  Puglia  e  Calabria,
coltivate secondo le normali pratiche  colturali  da  agricoltori  in
regola con le norme di cui  all'art.  5,  comma  1  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23  dicembre
2013.». 
  4. Il comma 5 dell'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, e'  sostituito  dal
seguente: 
  «5. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata  per
premi alle superfici olivicole di  particolare  rilevanza  economica,
sociale, territoriale ed ambientale,  coltivate  secondo  le  normali
pratiche colturali, da agricoltori in regola  con  le  norme  di  cui
all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 23 dicembre 2013.». 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 5 aprile 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2017 
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